n. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sezione staccata di Catania (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 344 del 2016, proposto da: Mare Azzurro Service S.r.l., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Saitta (C.F. STTNTN63M13F158C), domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale amministrativo regionale di Catania, in Catania, via Milano n. 42/a;

    Contro: Comune di Messina, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonello Garufi (C.F. GRFNNL65M17F158S), con domicilio presso Domenico Calabro', in Catania, Via Vagliasindi 9;

    Ministero degli interni (Prefettura di Messina), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina 149;

    Per l'annullamento dei seguenti atti: a) ordinanza del Comune di Messina n. 43 in data 1° febbraio 2016, con cui e' stata disposta la decadenza della segnalazione certificata di inizio attivita' n. 112582 del 6 maggio 2014 ed e' stato fatto divieto alla societa' di proseguire l'attivita' di vendita di prodotti del I Settore alimentare nei locali siti in via Stazione n. 2;

  2. nota del Ministero degli interni n. 11001/119/20(9) in data 14 dicembre 2015;

  3. nota della Prefettura di Messina n. 114429 del 17 dicembre 2015. Visti tutti gli atti e documenti di causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Con il presente gravame la societa' ricorrente ha impugnato: a) l'ordinanza del Comune di Messina n. 43 in data 1° febbraio 2016, con cui e' stata disposta la decadenza della segnalazione certificata di inizio attivita' n. 112582 del 6 maggio 2014 ed e' stato fatto divieto alla societa' di proseguire l'attivita' di vendita di prodotti del I Settore Alimentare nei locali siti in Via Stazione 2;

  4. la nota del Ministero degli interni n. 11001/119/20(9) in data 14 dicembre 2015;

  5. la nota della Prefettura di Messina n. 114429 del 17 dicembre 2015. Nel ricorso sono esposte le circostanze di fatto di seguito indicate: a) la ricorrente, mediante segnalazione certificata di inizio attivita' n. 112582 del 6 maggio 2014, ha ottenuto dal Comune di Messina l'autorizzazione alla vendita al dettaglio di prodotti di cui al I Settore alimentare (prodotti freschi e congelati, ittici e non) nei locali siti in Messina, Via Stazione n. 2;

  6. in precedenza la ricorrente aveva partecipato al bando per l'erogazione di un finanziamento dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura di cui al decreto n. 129/Pesca del 13 maggio 2009 e nel corso del relativo procedimento l'Amministrazione procedente aveva chiesto alla Prefettura di Messina rituali informazioni ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia);

  7. l'Ufficio del Governo, ai sensi dell'art. 91 del citato decreto legislativo, aveva, quindi, emanato l'informazione antimafia interdittiva n. 82460 dell'11 settembre 2015;

  8. nella menzionata informazione si evidenziava la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, dando atto che il coniuge del legale rappresentante della societa' era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e che alcuni procedimenti di natura patrimoniale si erano conclusi con provvedimenti di sequestro e confisca di beni riconducibili al gruppo imprenditoriale di cui si tratta;

  9. la societa', non piu' interessata a conseguire il finanziamento regionale, ha omesso di impugnare l'informazione antimafia della Prefettura;

  10. il Comune di Messina, a sua volta, con nota n. 38330 del 18 febbraio 2015, in considerazione del provvedimento autorizzatorio derivante dalla segnalazione certificata di inizio attivita' n. 112582 del 6 maggio 2014, ha interpellato la Prefettura sull'esistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del codice antimafia e la Prefettura ha esitato la richiesta con nota n. 86417 in data 23 settembre 2015, comunicando di aver emesso la sopra indicata informazione antimafia interdittiva n. 82460 dell'11 settembre 2015;

  11. il Comune ha, quindi, chiesto alla Prefettura ulteriori informazioni con nota n. 224311 del 28 settembre 2015 e la Prefettura, con nota n. 114429 del 17 dicembre 2015, ha trasmesso la nota ministeriale n. 11001/119/20(9) del 14 dicembre 2015, con allegato il parere del Consiglio di Stato n. 3088/15 del 17 novembre 2015 in merito all'applicabilita' dell'art. 89-bis del decreto legislativo n. 159/2011 ai provvedimenti di natura meramente autorizzatoria, con conseguente esclusione del soggetto interessato da ogni attivita' economica sottoposta al preventivo assenso della Pubblica amministrazione;

  12. con nota n. 302385 del 21 dicembre 2015, il Comune di Messina ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento per la decadenza della segnalazione certificata di inizio attivita' n. 112582 del 6 maggio 2014;

  13. con ordinanza del Comune di Messina n. 43 in data 1° febbraio 2016, tenuto conto dell'ambito di applicazione dell'art. 89-bis del codice antimafia, e' stata, infine, disposta la decadenza della menzionata segnalazione certificata di inizio attivita' ed e' stato fatto divieto alla societa' di proseguire l'attivita' di vendita di prodotti del I Settore Alimentare nei locali siti in Via Stazione. Il contenuto dei motivi di gravame puo' sintetizzarsi nei termini di seguito indicati: a) il provvedimento del Comune e' stato assunto al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 89-bis del codice antimafia, posto che tale disposizione fa espresso riferimento all'espletamento delle verifiche di cui al precedente art. 88, secondo comma, le quali sono state eseguite quanto al procedimento relativo al bando dell'Assessorato regionale dell'agricoltura di cui al decreto n. 129/Pesca del 13 maggio 2009, ma non sono state esperite in relazione al procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attivita' presentata al Comune di Messina;

  14. a differenza di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 3088/15 del 17 novembre 2015, l'informazione antimafia, in quanto relativa all'ipotesi in cui l'Amministrazione debba stipulare contratti, rilasciare concessioni o disporre erogazioni, va sempre distinta dalla comunicazione antimafia, che, invece, concerne attivita' private sottoposte a regime autorizzatorio, e l'art. 89-bis del codice antimafia, in armonia con quanto indicato nella relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo n. 153/2014, assolve la finalita' di evitare l'ingerenza della criminalita' organizzata nel settore degli appalti e dei rapporti con l'Amministrazione, impedendo, in altri termini, che le imprese soggette a tentativi di infiltrazione...

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