n. 262 SENTENZA 18 ottobre - 14 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volonta' di donazione degli organi e dei tessuti», in particolare degli artt. 1, commi 3 e 5, 2, commi 3 e 4, 6, 7 e 9, e della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volonta' di donazione degli organi e dei tessuti)», in particolare dell'art. 1, commi 1, lettere a), b), c) ed e), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con due ricorsi, il primo spedito per la notifica il 18 maggio 2015 e l'altro notificato l'11-16 settembre 2015, depositati in cancelleria rispettivamente il 26 maggio 2015 ed il 21 settembre 2015 ed iscritti al n. 55 e al n. 87 del registro ricorsi 2015. Visti gli atti di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Vittorio Angiolini per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato alla resistente in data 18 maggio 2015, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 26 maggio e iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2015, ha promosso, ai sensi dell'art. 127 Cost., questioni di legittimita' costituzionale sulla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volonta' di donazione degli organi e dei tessuti», per violazione degli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), e comma terzo, della Costituzione. L'impugnata legge regionale istituisce un registro regionale volto a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonche' eventualmente le disposizioni di volonta' in merito alla donazione post mortem di organi e tessuti, per i cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Tale legge regionale, «avente contenuto omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro», secondo il ricorrente, esorbiterebbe dalle competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute, invadendo sfere di potesta' legislativa statale, sia perche' interverrebbe in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato - segnatamente, la materia dell'«ordinamento civile» e dell'«ordinamento penale» -, sia perche' inciderebbe su principi fondamentali della materia «tutela della salute», comunque riservati alla legislazione statale in virtu' della competenza concorrente sussistente in materia;

inoltre, lederebbe il principio di eguaglianza introducendo una regolamentazione differenziata sul territorio nazionale in ordine ai diritti fondamentali della persona. Dopo aver ricostruito in generale i contenuti della legge regionale, il ricorrente spiega le ragioni della illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni, evidenziando tre diversi profili. 1.1.- L'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2015 istituisce il suddetto registro e le disposizioni a esso collegate regolamentano la disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, delle loro modalita' di espressione, dei loro limiti e della loro efficacia nei confronti dei terzi. Si tratta, secondo il ricorrente, di atti di manifestazione della volonta' del singolo e della sua autonomia;

di atti che, potendo «risolversi in un vero e proprio atto di disposizione del proprio corpo, fino a determinare la morte», coinvolgono profili concernenti i diritti cosiddetti "personalissimi", rientranti nella materia dell'«ordinamento civile», riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. L'inerenza a tale materia sarebbe avvalorata, secondo il ricorrente, dalla possibilita', contemplata dall'art. 3 della censurata legge regionale, di nominare uno o piu' fiduciari o un amministratore di sostegno, «istituti tipici dell'ordinamento civile»;

mentre la previsione della designazione di tali soggetti in forme diverse da quelle di cui all'art. 408 del codice civile confermerebbe la censura del ricorrente in punto di violazione dell'«ordinamento civile». Le norme regionali sulle dichiarazioni di volonta' relative a futuri trattamenti sanitari inciderebbero, inoltre, secondo il ricorrente, sulla materia dell'«ordinamento penale», anch'essa di competenza esclusiva dello Stato, dal momento che la attuazione delle suddette dichiarazioni, potendo richiedere un «comportamento "attivo" da parte dei medici chiamati a rispettarle», necessiterebbe di «un coordinamento con le norme del codice penale che prevedono determinati reati» (omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio). Tali previsioni violerebbero altresi' l'art. 117, terzo comma, Cost., non potendosi contestare la loro inerenza alla materia «tutela della salute» e, particolarmente, ai suoi principi fondamentali, di competenza della legislazione statale. La violazione risulterebbe particolarmente evidente in riferimento al principio del consenso informato che - data la sua connotazione, come la stessa giurisprudenza costituzionale ha gia' affermato (sentenza n. 438 del 2008), di «sintesi di due diritti fondamentali: quello all'autodeterminazione e quello alla salute» - deve essere considerato «un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione e' rimessa alla legislazione statale». Infine, ad avviso del ricorrente, la natura di principi fondamentali della materia da riconoscersi ai contenuti della legge regionale censurata escluderebbe che possano essere ammesse regolamentazioni differenziate sul territorio nazionale: differenziazioni come quelle introdotte dalla censurata legge regionale «sarebbero certamente suscettibili di incidere sul principio di uguaglianza», in violazione dell'art. 3 Cost. 1.2.- Analoghi profili indurrebbero, secondo il ricorrente, a far ritenere costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 5, e 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2015, nonche' delle disposizioni a essi collegate (artt. 2, commi 5 e 6;

3 e 4, commi 1 e 2), in materia di registrazione della volonta' in merito alla donazione post mortem di organi o tessuti, registrazione che, a norma della medesima legge regionale, puo' avvenire contestualmente a quella della dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari. La disciplina di tali atti, anch'essi configurabili come atti di disposizione del corpo, inerirebbe alla materia «ordinamento civile» riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato e alla materia «tutela della salute», incidendo sui suoi principi fondamentali - tra cui il consenso informato - di competenza esclusiva dello Stato;

inoltre, trattandosi di profili che attengono ai principi fondamentali, la loro disciplina esigerebbe un'uniformita' di trattamento, con conseguente esclusione di ogni differenziazione nella regolamentazione. 1.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva altresi' la vacuita' della argomentazione secondo la quale l'art. 117, terzo comma, Cost. non potrebbe dirsi violato in assenza di una normativa statale in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, non potendosi comunque reputare legittimo, a fronte di tale vuoto normativo, l'intervento legislativo regionale. Tale ricostruzione, infatti, secondo il ricorrente, vanificherebbe la stessa ratio della potesta' legislativa concorrente, volta a garantire che, nelle materie ad essa sottoposte, la differenziazione delle normative regionali «non possa coinvolgere anche gli aspetti fondamentali delle materie medesime, in quanto questi ultimi devono essere regolamentati in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, appunto, mediante l'emanazione, da parte del legislatore statale, in via esclusiva, dei principi fondamentali». La mancata regolamentazione di una materia a livello statale, dunque, non giustifica automaticamente l'intervento legislativo regionale: del resto, afferma il ricorrente, «anche l'inerzia del legislatore statale in ordine a un determinato settore, puo' essere espressione di una precisa scelta, nel senso di non consentire...

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