n. 261 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2014 -

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO (Prima Sezione Civile) Nelle persone dei Magistrati Dott. Amedeo Santosuosso Presidente Dott. Alberto Massimo Vigorelli Consigliere Dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere rel. est. Ha pronunciato la seguente ordinanza visto il ricorso tra Consiglio Notarile di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, via Guastalla, 15, presso lo studio dell'avvocato Remo Danovi, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine del ricorso, ricorrente contro F.M. elettivamente domiciliato in Milano, via Poma, 7 presso lo studio dell'avvocato Barbara Randazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, resistente. Fatto Con ricorso depositato in data 14 maggio 2014 il Consiglio notarile di Milano agiva davanti alla Corte d'Appello di Milano nei confronti di M.F., esponendo quanto segue. Il notaio M., a seguito di una condanna penale per il delitto di peculato (art. 314 c.p.) e per quello di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), era stato destituito dall'esercizio della funzione notarile con sentenza n. 53/1998, emessa dal Tribunale di Milano in data 15 giugno 1998, successivamente confermata dalla sentenza n. 3353/2003, emessa dalla Corte di Appello competente in data 10 dicembre 2003. Il notaio aveva scontato la condanna in parte in carcere e in parte agli arresti domiciliari, con affidamento, poi, in prova ai servizi sociali. In data 19 ottobre 2006 la pena era stata dichiarata estinta a seguito dell'esito favorevole del periodo di prova. In data 31 gennaio 2014, il notaio M. presentava al Consiglio notarile di Milano un'istanza volta alla riabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, ex art. 159 l. notarile. Il Consiglio, dopo avere sentito il notaio istante alla riunione consiliare dell'11 marzo 2014, con provvedimento del 27 marzo 2014 rigettava la domanda di riabilitazione professionale, ritenendola non meritevole di accoglimento, stante la gravita' e la risonanza pubblica dei fatti commessi dal notaio e, comunque, a causa della preclusione contenuta nella legge notarile per quel tipo di reato. Successivamente, in data 18 aprile 2014, il notaio M. presentava un'ulteriore istanza al Consiglio notatile, con la quale chiedeva di sottoporre la delibera di rigetto alla Corte di appello competente perche' provvedesse alla omologa, ex art. 159 comma 2 l. notarile. Sosteneva, infatti, che tale controllo giurisdizionale dovesse sussistere sia nel caso di accoglimento sia nel caso di rigetto dell'istanza di riabilitazione. A fronte di tale ulteriore istanza, il Consiglio notarile proponeva ricorso davanti alla Corte d'Appello di Milano, chiedendo, in via principale, di "accertare e dichiarare l'improponibilita', l'inammissibilita' e la infondatezza della domanda di riabilitazione proposta dal dott. M.", in quanto il giudizio di omologazione, nella prospettazione del Consiglio notarile, poteva riguardare solo le delibere di accoglimento delle istanze di riabilitazione. In via subordinata, in caso di ritenuta ammissibilita' del ricorso, chiedeva che, "previa occorrendo l'adozione di un provvedimento formale di omologazione, ex art. 159 comma 2 l. not.", altresi', fosse confermata, "in ogni caso, la legittimita' e la fondatezza della delibera di rigetto" del 27 marzo 2014, in quanto il requisito della buona condotta, di cui costituiva componente essenziale l'assenza di condanne penali, rappresentava un requisito indispensabile dell'esercizio della professione notarile, sia al momento di nomina, sia nell'ipotesi, come quella di specie, di nuova iscrizione. A fondamento del proprio ricorso, il Consiglio dell'ordine dei Notai di Milano riteneva, inoltre, che il provvedimento di rigetto del 27 marzo 2014 era pienamente coerente con il fatto che il...

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