n. 260 SENTENZA 1 - 11 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, promosso dalla Corte d'appello di Firenze nel procedimento vertente tra la Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino e M.M.G. con ordinanza del 18 settembre 2014, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 18 settembre 2014, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2014, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, prospettando la violazione degli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La norma impugnata prevede che «L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti». La Corte d'appello fiorentina espone di dover decidere sul gravame che la Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino ha proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale ordinario di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, nella controversia che ha contrapposto l'appellante a M.M.G., «tersicorea di fila con obbligo di solista», lavoratrice della fondazione in virtu' di «34 contratti temporanei a partire dal 3.6.1997 e poi reiterati negli anni, (altri 7) anche nel corso del giudizio stesso». Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha dichiarato la nullita' del termine apposto al contratto del 9 gennaio 2001, ha accertato che tra le parti si era instaurato, dal 9 gennaio 2001, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento della ricorrente nel sesto e poi nel quinto livello del contratto collettivo nazionale, e ha condannato la fondazione, in base all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), al pagamento dell'indennita' onnicomprensiva di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale, con rivalutazione monetaria e interessi legali. Tale decisione si fonda sull'illegittimita' dell'apposizione del termine a un contratto carente di una «reale, coerente e dimostrata esigenza di temporaneita'». La Corte d'appello, investita del gravame della fondazione, afferma, in primo luogo, la natura privatistica dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti. Da tale affermazione discende l'infondatezza del richiamo al divieto di stabilizzazione vigente nell'ambito del lavoro pubblico (art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Sulla scorta di tale rilievo e della giurisprudenza di legittimita' in tema di contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche (fra le molte, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 marzo 2014, n. 5748), la Corte rimettente conclude che le statuizioni del Tribunale resistono alle doglianze dell'appellante. Il giudice d'appello, nel condividere l'apprezzamento del giudice di prime cure, ribadisce che la ricorrente e' stata assunta allo scopo di «assicurare l'espletamento della ordinaria programmazione del Teatro senza riferimento a specifici spettacoli e anche al di fuori dell'impegno originariamente preventivato». Alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato si frappone l'ostacolo della norma impugnata, che, sotto la parvenza interpretativa, interviene - con valenza retroattiva - a privare del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro quei soggetti che gia' avevano conseguito una pronuncia favorevole. Tali considerazioni, ad avviso della Corte rimettente, confermano la rilevanza della questione. In punto di non manifesta infondatezza, la Corte d'appello argomenta che la disciplina censurata si indirizza a un numero ristretto di lavoratori «ben individuabili nominativamente», discriminati senza alcuna giustificazione rispetto alla generalita' dei lavoratori del settore privato, che beneficiano della tutela piu' ampia prevista, in materia di contratti a termine, dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della...

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