n. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Quater) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9329 del 2007, proposto da Nardelli Assunta, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Scala e Sabatino Rainone, coi quale ha eletto domicilio in Roma, via Ottaviano n. 9, presso S.G.E. - Studio giuridico economico;

Contro Azienda USL Roma C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bentivoglio e Gabriella Mazzoli, con domicilio eletto presso questi in Roma, viale dell'Arte n. 68;

Per l'accertamento della responsabilita' dell'Azienda convenuta nella causazione dell'infortunio sul lavoro subito dalla ricorrente il 2 luglio 1997 e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda USL Roma C;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2016 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. La ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un c.d. «infortunio in itinere». 1.1. Ha allegato a tale fine: a) di essere dipendente a tempo determinato dell'AUSL Roma C (poi ASL Roma C) sin dal 20 giugno 1997 con la qualifica di operatore professionale, prima categoria, collaboratore infermiere;

  1. che, il 2 luglio 1997, mentre percorreva la via Palombarese per raggiungere la propria abitazione di ritorno dal posto di lavoro, era rimasta vittima di un incidente stradale, nel quale, perduto il controllo della propria autovettura, era uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero e riportando numerose lesioni fisiche a causa delle quali, soltanto il 2 settembre 1997, era stata dimessa dall'Ospedale CTO;

  2. di aver ottenuto dal Giudice del lavoro del Tribunale di Roma una sentenza (6 febbraio 2002, n. 3932) che, riconosciuto l'infortunio in itinere, aveva condannato l'INAIL a corrisponderle per quei fatti una rendita per malattia professionale per infortunio sul lavoro, commisurata ad una inabilita' permanente del 32%, oltre interessi e rivalutazione;

  3. che, con un ulteriore ricorso notificato l'8 luglio 2002, aveva adito il giudice del lavoro del Tribunale di Roma agendo contro la predetta AUSL per il risarcimento del danno biologico, da liquidarsi in €

    64.702,72, o nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, da riconoscerle in quanto effetto dell'inadempienza del datore di lavoro agli obblighi imposti dall'art. 2087 del codice civile;

  4. che il predetto Tribunale, con sentenza del 9 ottobre 2002, n. 33018, accogliendo un'eccezione formulata in tal senso dalla convenuta AUSL, aveva declinato la propria giurisdizione, sussistendo quella del giudice amministrativo, in conseguenza della opzione manifestata in ricorso per la responsabilita' contrattuale del datore di lavoro il quale, in tesi, avrebbe serbato un comportamento violativo degli obblighi contrattuali, imponendo un orario di lavoro massacrante. 1.2. Quindi, con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato alla controparte pubblica il 12 ottobre 2007 e...

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