n. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2018 -

CORTE D'APPELLO DI MILANO Sez. I Penale La Corte d'appello di Milano, Sez. I penale, riunita in Camera di consiglio nella persona dei signori: dott. Marco Maria Maiga, Presidente;

dott.ssa Francesca Vitale, giudice rel.;

dott.ssa Maria Greca Zoncu, giudice, all'udienza del 9 ottobre 2018 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimita' costituzionale art. 570-bis codice penale con riferimento agli articoli 3 e 30 Cost. nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite nei confronti dei figli maggiorenni senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, Rilevanza della questione. Il caso di specie, che rende opportuna la rimessione di questione di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un episodio di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in essere dall'ex convivente di fatto nei confronti del figlio maggiorenne, senza colpa non economicamente autosufficiente, nato fuori dal matrimonio. Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 18 gennaio 2016, emessa ad esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano dichiarava G. M. responsabile del reato di cui all'art. 3, legge n. 54/2006 in relazione agli articoli 12-sexies, legge n. 898/1970 e 570 codice penale, «perche' violava gli obblighi di natura economica omettendo integralmente di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento pari ad euro 550,00 in favore del figlio G. S. (maggiorenne ma senza colpa non economicamente indipendente), cosi come disposto dal Tribunale ordinario di Milano sex. IX civile con sentenza del 3 febbraio 2010. Con la recidiva ex art. 99, comma secondo, numeri 1 e 2 codice penale. Fatto commesso in Milano, ad aprile 2012 in permanenza attuale». Dalla documentazione acquisita in atti in ragione del rito, il Tribunale ricostruiva la vicenda come segue. L'imputato e la signora D. S. avevano avuto una relazione, dalla quale, in data 1° febbraio 1994, era nato G. S. Il padre aveva riconosciuto il figlio, tuttavia, dopo qualche mese la convivenza era cessata. Il Tribunale dei minorenni aveva affidato, percio', il minore alla madre, senza determinare - sebbene fosse stato richiesto - alcun contributo di mantenimento a carico del G. La D. aveva, quindi, promosso una causa civile per la determinazione di detto contributo e per ottenere gli arretrati, in ipotesi dovuti e...

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