n. 258 SENTENZA 8 novembre - 7 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dell'art. 7, comma 1 [recte: 2], del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell'art. 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena sul ricorso proposto da A. S. nella qualita' di amministratore di sostegno di S. K., con ordinanza del 6 dicembre 2016, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto in fatto 1.- Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dell'art. 7, comma 1 [recte: 2], del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle parti in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato dalla persona affetta da disabilita' a causa della sua condizione patologica. Le norme sono state impugnate in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, all'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'), nonche' agli artt. 21 e 26 della Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilita' del 1975 [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo con adattamenti il 12 dicembre 2007]. 2.- Nel giudizio principale A. S., amministratore di sostegno della figlia S. K., ha richiesto al giudice tutelare di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza a favore della figlia in assenza del prescritto giuramento, dato che la figlia non sarebbe in grado di prestare tale atto, in quanto affetta da «epilessia parziale con secondaria generalizzazione» e «ritardo mentale grave in pachigiria focale». La giovane beneficiaria, ascoltata in udienza per saggiarne l'idoneita' a prestare il prescritto giuramento, e' apparsa del tutto disorientata nel tempo e nello spazio. 3.- Poste tali premesse, il rimettente si sofferma sul quadro normativo della materia. In base all'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L'art. 10 della medesima legge dispone che il «decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», mentre l'art. 23, comma 1, della legge n. 91 del 1992, dispone che le dichiarazioni per l'acquisto della cittadinanza «e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza». A sua volta, l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, prevede che «[i]l giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge» e l'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, stabilisce che «[l]'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91». Infine, l'art. 27 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevede che «[l]'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui e' stato prestato il...

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