n. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2014 -

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO (Sezione Unica) Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso 11/14, proposto da Hassouni Belkacem, rappresentato e difeso dall'avv. L. De Guelmi, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via S. Croce 10;

Contro la Comunita' della Vallagarina, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. F. Dalbosco, con domicilio eletto in Trento, via Paradisi 15/1 presso lo studio dell'avv. E. Valentini;

Per l'annullamento della determinazione 14 ottobre 2013, n. 1375/BG-530, nella parte in cui: dispone l'esclusione di Hassouni Belkacem dalla graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggio pubblico, la sua decadenza del ricorrente dall'eventuale corresponsione del contributo integrativo sulla locazione di alloggio privato, nonche' l'impossibilita' di ripresentare una nuova domanda per l'accesso ai predetti benefici nei successivi cinque anni. Visti il ricorso e relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunita' della Vallagarina;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 1.1. La Comunita' di Valle della Vallagarina, come le analoghe Comunita' istituite sul territorio della Provincia autonoma di Trento, e' un ente pubblico, il quale ha competenza in materia di attivita' socio-assistenziali e di edilizia abitativa, e di cui fa parte, tra gli altri Comuni, anche Rovereto, dove, all'epoca dei fatti di causa, risiedeva Hassouni Belkacem, insieme alla sua famiglia. 1.2. All'inizio del 2013 il Belkacem presento' domanda alla Comunita', affinche' gli fosse assegnato in locazione un alloggio pubblico. L'Ente, il successivo 9 agosto, gli comunico' che, per la sua posizione in graduatoria, era disponibile un appartamento a Isera - un altro Comune incluso nella stessa Comunita' - ma l'interessato vi rinuncio' espressamente, ritenendone disagevole l'ubicazione. 1.3. Cosi', con determinazione 14 ottobre 2013, n. 1375/sg-530, il responsabile del Servizio edilizia dell'Ente dichiaro' il Belkacem decaduto dal beneficio della locazione per l'alloggio proposto, e lo escluse dalle graduatorie vigenti, in applicazione dell'art. 11 del regolamento di esecuzione della l.p. 7 novembre 2005, n. 15, secondo il quale non sarebbe stato consentito al rinunciante di presentare un'analoga domanda alla stessa Comunita' prima che fossero trascorsi cinque anni dall'avvenuta rinuncia. 1.4. Ancora, nella successiva comunicazione del 18 ottobre, l'Ente rammento' che, ex art. 34, II comma, dello stesso regolamento, l'interessato era anche decaduto dall'eventuale corresponsione «del contributo integrativo sulla locazione di alloggio privato dal mese successivo la data di presentazione della rinuncia». 1.5. Il Belkacem impugno' la deliberazione del 14 ottobre, conferendo mandato nelle forme ordinarie all'avv. Lorenzo de Guelmi;

ma, al momento del deposito presso la Segreteria del T.R.G.A. dell'atto introduttivo notificato, il ricorrente chiese, sia pure volendo conservare il precedente difensore, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a' sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. 1.6. Tuttavia, la commissione, istituita, a' sensi dell'art. 14 dell'allegato 2 delle norme di attuazione del d.lgs. n. 104/2010, per deliberare in via provvisoria e anticipata su tali richieste, la respinse per mancanza del requisito reddituale: Belkacem l'ha allora ripresentata a questo giudice, sollevando anche espliciti dubbi sulla costituzionalita' della disciplina applicata. 2.1. Orbene, e' intanto certo che il Collegio ha competenza a decidere sull'istanza, secondo un'interpretazione estensiva - ma certo costituzionalmente orientata all'osservanza dell'art. 24, III comma, Cost. su cui ultra - dell'art. 126, III comma, del d.P.R. n. 115/2002, per cui se il consiglio dell'ordine degli avvocati "respinge o...

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