n. 257 ORDINANZA 18 novembre - 3 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 5 marzo 2014 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2014 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, ha impugnato numerosi commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», tra i quali il comma 55, che stabilisce che: «Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993»;

che la ricorrente rileva che la norma riguarda le Camere di commercio in generale, e non contiene alcun riferimento esplicito ad essa Regione;

e che tale circostanza, unita al tenore stesso della disposizione, nella quale anche i poteri di normazione secondaria sono affidati all'amministrazione statale, nel quadro di un riferimento alla legge generale statale 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), lascia ragionevolmente ritenere (pur in mancanza di una clausola generale di...

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