n. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 2016 -

TRIBUNALE DI BOLZANO Prima Sezione civile Il giudice dott.ssa Elena Covi pronuncia la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 89, sollevando questione di legittimita' costituzionale di una norma di legge rilevante per la definizione del presente procedimento, pendente tra Runggaldier dott.ssa Angelika, con l'avv. Thomas Wörndle di Bolzano, e Lanz Maximilian, con gli avv. Patrick Delueg e Rene Gebhard di Bressanone. 1) Fatti di causa. Con ricorso - depositato il 20 luglio 2013 - per la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e del prezzo di assunzione ai sensi dell'art. 22 legge provinciale 28 novembre 2001 n. 17. Runggaldier dott.ssa Angelika ha esposto che l'originario proprietario del maso chiuso «Sarganthof», sito in Novacella/Varna (BZ) e tavolarmente individuato quale P.T. 1/I C.C. Novacella, ossia Lanz Anton, era deceduto ab intestato il 12 agosto 2001, lasciando due figli naturali, essa ricorrente, nata il 26 luglio 1979, e Lanz Maximilian, nato il 21 gennaio 1995;

che in base ai certificati ereditati del 2 febbraio 2005 risp. 3 marzo 2006 i citati figli erano stati intavolati quali proprietari per la meta' indivisa del maso;

che essa aveva interesse ad essere dichiarata assuntrice del maso;

che al momento dell'apertura della successione vigeva il testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 28 dicembre 1978 n. 32, il cui art. 18 prevedeva che tra i chiamati alla successione nello stesso grado la preferenza spettava ai maschi nei confronti delle femmine, mentre tra gli appartenenti allo stesso sesso era preferito il piu' anziano: che tale norma era stata sostituita con legge provinciale n. 17/2001, entrata in vigore il 26 dicembre 2001;

che la norma previgente applicabile nel caso di specie era costituzionalmente illegittima, essendo discriminatoria nei confronti delle donne;

che essa aveva passato la gran parte della vita sul maso in questione, mentre il fratellastro vi aveva trascorso solamente 4 anni, dal maggio 1997 al giugno 2001;

che essa aveva fin da giovane ritenuto di assumere il maso, essendo la persona piu' idonea: che aveva studiato giurisprudenza mantenendosi da sola. Ha quindi, chiesto, previa disapplicazione dell'art. 18 legge provinciale n. 1/1954, confermato con legge provinciale n. 10/1959, modificato con l'art. 5, comma 2 legge provinciale n. 33/1978, confluito nell'art. 18, comma 2 del testo...

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