n. 254 SENTENZA 7 novembre - 6 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento vertente tra Elica spa e H. A. e altri, con ordinanza del 14 luglio 2016, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione di T. B., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Carlo Cester per T. B. e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia - chiamata a decidere sul gravame proposto da una societa' committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall'impresa (sua) subfornitrice, ai lavoratori di quest'ultima - ha sollevato, premessane la rilevanza, questione incidentale di legittimita' costituzionale della norma, applicata dal primo giudice, di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Secondo la Corte rimettente detta norma - nel disporre che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori [...] a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi [...] in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto» - «non e' suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto), ne' la natura della disposizione e la diversita' di fattispecie contrattuale tra subappalto e subfornitura, consente un'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa». Ma cio', appunto, ne farebbe sospettare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiche', ad avviso del giudice a quo, non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore. E potrebbe, nel contempo, innescare la violazione dell'art. 36 Cost., per il profilo della inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, di cui all'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre...

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