n. 254 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 agosto 2016 -

CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia Nella persona del giudice Eugenio Musumeci ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio n. 28160 del registro di segreteria della Sezione, riassunto da: Rao Danilo, nato a Genova il 18 agosto 1964 e residente a Montichiari (BS) in via Francesco Bicelli n. 13, codice fiscale RAODNL64M18D969F;

Gavasso Ludovico, nato a Schio (VI) il 14 settembre 1961 e residente a Legnano (MI) in via Leonida Bissolati n. 1, codice fiscale GVSLVC61P14I531U;

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Polonio (del foro di Padova) ed elettivamente domiciliati a Cinisello Balsamo (MI) in via Benaco n. 5 presso lo studio dell'avv. Ernesto Manfredi (del foro di Monza);

Contro l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Milano), nonche' elettivamente domiciliato a Milano in piazza Giuseppe Missori nn. 8/10 presso l'ufficio legale distrettuale dell'INPS stesso;

E contro il Ministero della difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal direttore pro tempore della 2ª divisione del 1° reparto della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonche' elettivamente domiciliato per tale carica a Roma in viale dell'Esercito n. 186 presso il suddetto ufficio. 1. Con distinti ricorsi notificati tra il 20 maggio ed il 7 giugno 2011 al Ministero della difesa e tra 1° ed il 15 giugno di quello stesso anno all'INPS, nonche' depositati presso questa Sezione l'8 settembre 2011, dieci ex militari dell'Aeronautica (tra i quali i due ricorrenti indicati in epigrafe) hanno domandato che, nella posizione assicurativa che a favore di ciascuno di loro era stata costituita presso l'INPS successivamente alla cessazione del rispettivo rapporto di pubblico impiego, il periodo di servizio di volo da essi svolto alle dipendenze dell'Aeronautica militare stessa venga computato con la maggiorazione di un terzo sancita dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. Inoltre i ricorrenti hanno contestato la congruita' dell'onere, preteso dall'INPS, per la ricongiunzione dei contributi previdenziali trattenuti loro in costanza del rispettivo periodo di servizio presso l'Aeronautica militare;

e quindi hanno pure domandato che, a quello specifico fine, vengano detratti gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 29/1979, con condanna dell'INPS a riliquidare in melius l'onere di ricongiunzione stesso. Si e' costituito in tutti i giudizi l'INPS, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte e comunque resistendo, anche nel merito, alle domande attoree. Pure il Ministero della difesa si e' costituito, opponendosi anch'esso alle suddette pretese. Previa riunione dei dieci giudizi in questione, con sentenza n. 107/2012 questa Sezione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, nonche' il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad entrambe le domande attoree: indicando per queste ultime, quale giudice munito di giurisdizione, quello ordinario. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto (congiuntamente) appello...

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