n. 253 SENTENZA 8 - 25 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 agosto 2015, depositato il 25 agosto 2015 ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Alessandra Rava per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 21-25 agosto 2015, depositato il 25 agosto 2015 e iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 37, 38, 70, 104, 141, 142, 142-bis, 144, 152 e 153 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e dell'art. 117, secondo comma, lettere i) (recte: l) e g), della Costituzione. 1.1.- Ritiene, anzitutto, il ricorrente che la legge reg. Piemonte n. 12 del 2015, contenente norme volte alla promozione di interventi di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione a plurime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219 del 2006, nella parte in cui include tra i beni invenduti «i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale» (art. 2, comma 1, lettera d). L'Avvocatura generale dello Stato premette che la disciplina delle condizioni di commerciabilita' dei farmaci, del loro utilizzo e della loro destinazione, nonche' delle eventuali ipotesi di ritiro dal commercio, atterrebbe, per evidenti ragioni, ai principi fondamentali della legislazione in materia di tutela della salute, rimessi alla potesta' legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Tale disciplina sarebbe contenuta nel d.lgs. n. 219 del 2006, che - negli artt. 37, 38, 70, 104, 141, 142, 142-bis, 144, 152 e 153 - regola le ipotesi di ritiro dal commercio dei...

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