n. 252 SENTENZA 11 ottobre - 6 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria, con ricorsi notificati il 27 ottobre-2 novembre, il 28 ottobre, il 28 ottobre-2 novembre ed il 28 ottobre 2016, depositati in cancelleria il 31 ottobre, il 4 e il 7 novembre 2016, ed iscritti ai numeri da 68 a 74 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, Fabio Cintioli per le Regioni Lombardia e Liguria, Ezio Zanon per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso spedito per la notificazione il 27 ottobre 2016 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 31 ottobre 2016, giusta delibera della Giunta provinciale n. 1137 del 18 ottobre 2016, adottata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 54, comma 7, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ratificata dal Consiglio provinciale con delibera n. 13 del 25 ottobre 2016, ha impugnato, tra l'altro, l'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), che sostituisce il comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), prevedendo che: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato». 2.- La ricorrente ricorda che il testo previgente dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevedeva: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalita' di attuazione del presente articolo». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo». 3.- La doglianza della Provincia autonoma verte sull'introduzione, quale oggetto del decreto, anche delle modalita' attuative del potere sostitutivo e sulla soppressione della precisazione del carattere tecnico della normativa attuativa. 4.- Nel ricorso e' richiamata l'affermazione contenuta nella sentenza n. 88 del 2014 in ordine al previgente art. 10, comma 5, citato: «Poiche', peraltro, il comma censurato si limita a stabilire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, e' con riferimento agli altri commi del medesimo articolo che va individuato l'effettivo spazio precettivo nel quale esso e' chiamato a muoversi». La Provincia autonoma, quindi, rileva che il contenuto precettivo del novellato comma 5, in relazione a quanto previsto dai commi 3 e 4 del medesimo art. 10, anch'essi novellati dalla legge n. 164 del 2016, pone in evidenza profili di illegittimita' costituzionale. 5.- Il testo originario del comma 3, dell'art. 10 stabiliva: «Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le citta' metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalita' stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonche' gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale puo' in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione». Il nuovo testo dell'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, prevede: «Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione». 6.- La Provincia autonoma espone che il confronto tra le due disposizioni evidenzia la soppressione del secondo periodo, con la conseguenza di un ampliamento dell'oggetto del decreto attuativo in ordine alle modalita' di conclusione delle intese regionali e di limiti del ricorso all'indebitamento. 7.- Il testo originario del comma 4 dell'art. 10 stabiliva: «Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed e' ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto». Il testo novellato del suddetto art. 10, comma 4, prevede: «Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali». 8.- La Provincia autonoma espone che il confronto tra le due disposizioni evidenzia la persistenza in fatto della fattispecie gia' oggetto della disciplina previgente dell'art. 10, comma 4, che pertanto potra' essere oggetto del potere attuativo, e non e' chiaro tra quali enti dovrebbero essere stipulati i patti di solidarieta' nazionale. 9.- Pertanto, la norma impugnata non limita alla mera attuazione tecnica la portata dispositiva del decreto, ed estende l'oggetto del decreto alle modalita' di attuazione del potere sostitutivo statale, in caso di inerzia o di ritardo delle Regioni e delle Province autonome. 10.- Sussisterebbe, quindi, la violazione dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel riservare a legge rinforzata la disciplina della «facolta' dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale», esclude la possibilita' di un intervento normativo statale con fonte secondaria di natura regolamentare, se non per meri contenuti tecnici, con violazione anche del giudicato costituzionale (art. 136 della Costituzione), in quanto nella sostanza ripristina una legge gia' dichiarata illegittima. 11.- Altro profilo di censura e' delineato in relazione agli ambiti di competenza regionale (recte: provinciale), in violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e con l'art. 54, numero 2, dello statuto di autonomia. 12.- La Provincia autonoma di Bolzano: a) e' dotata di autonomia finanziaria (Titolo VI dello statuto);

  1. in relazione agli enti locali del territorio regionale ha potesta' esclusiva in materia di finanza locale (artt. 80 e 81 dello statuto) e ha il potere di provvedere a definire le modalita' di ricorso all'indebitamento degli stessi;

  2. ha il coordinamento della finanza pubblica provinciale, che comprende la finanza locale e i correlativi provvedimenti di controllo (artt. 80, come modificato, e 81 dello statuto;

    art. 16 dello statuto;

    artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»;

    art. 79 dello statuto, in particolare commi 3 e 4;

    art. 54, n. 5, dello statuto;

    art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, recante «Norme di attuazione dello...

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