n. 251 SENTENZA 4 novembre - 3 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25-26 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 7 marzo 2014 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' l'atto di intervento della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno ed altre;

udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Ivone Cacciavillani per la Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno ed altre, Ezio Zanon per la Regione Veneto, Michele Costa e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso, notificato il 25-26 febbraio 2014 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 21 del 2014), la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha impugnato numerosi commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». Tra questi, la ricorrente - con censure proposte, in parte qua, contro il Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del comma 518 del citato art. 1 che sostituisce l'art. 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) riguardante la competenza in materia tributaria della Regione autonoma, attribuendole una funzione piena nell'ampio numero di materie di sua competenza, con la elisione del riferimento ai limiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo statuto, che sottoponeva comunque detta potesta' legislativa ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La ricorrente osserva che l'intervento legislativo interviene nel mezzo di un continuo «confronto confinario» per lo status di grande e generale agevolazione di cui godono gli operatori economici, soprattutto quelli alberghieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e lombardi limitrofi, derivante dal diverso regime di agevolazioni sia dirette (attraverso importanti finanziamenti), sia indirette (attraverso un trattamento tributario gia' ampiamente favorevole, goduto dai colleghi trentini ed altoatesini). Secondo la Regione Veneto, tale condizione si pone in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, che riconosce il principio della liberta' d'impresa, e con l'art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza. Inoltre - in contraddizione anche con quanto sancito dall'art. 79, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 670 del 1972, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo a favore dei territori confinanti, e che e' destinato alle politiche di investimento e di coesione sociale - la norma censurata concorre a realizzare un ulteriore squilibrio strutturale, cosi' ledendo il principio di unitarieta' ed indivisibilita' della Repubblica, di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, i principi, di derivazione comunitaria, enucleati in materia di attrattivita' territoriale e rilevanti nell'ordinamento interno in base a quanto disposto dall'art.117, primo comma, della Costituzione, nonche' gli artt. 3, 23 ed 11 Cost., in quanto procura una discriminazione economica, ingiustificata su base territoriale che incide sulle liberta' fondamentali riconosciute dall'Unione europea. Da qui l'interesse e la legittimazione della Regione Veneto alla presentazione dello specifico motivo di impugnazione, ancorche' la disposizione sia operante fuori dai propri confini territoriali, in quanto la norma condiziona e altera le proprie politiche per il turismo e la montagna, che sono state gia' ampiamente condizionate dalle situazioni storiche di vantaggio economico riconosciuto dallo statuto trentino al turismo locale (ed a questo riguardo la ricorrente ricorda che, in attuazione del citato art. 79 dello statuto di autonomia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato il decreto 14 gennaio 2011 in cui assicura il concorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta', attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la...

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