n. 251 SENTENZA 3 - 7 novembre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossi dal Consiglio di Stato con due ordinanze del 4 marzo 2013, iscritte ai nn. 126 e 127 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione della Adf - Societa' Aeroporto di Firenze Spa e della Sagat Spa, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Angelo Piazza per la Adf - Societa' Aeroporto di Firenze Spa e per la Sagat Spa e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con distinte ordinanze di analogo contenuto, in data 4 marzo 2013 (reg. ord. nn. 126 e 127 del 2013), la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 41, e 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il Consiglio di Stato ha sollevato le suddette questioni di legittimita' costituzionale nell'ambito di giudizi in appello, proposti rispettivamente da Adf-Societa' Aeroporto di Firenze Spa per la riforma della sentenza emessa dal TAR del Lazio, sezione III-ter, del 4 giugno 2007, n. 5142 (reg. ord. n. 126 del 2013) e da Sagat Spa., gestore dell'aeroporto di Torino Caselle, per la riforma della sentenza emessa dal TAR del Lazio, sezione III-ter, del 4 giugno 2007, n. 5144 (reg. ord. n. 127 del 2013). Con le sentenze impugnate il TAR ha respinto i ricorsi proposti avverso l'atto di indirizzo 31 dicembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le note 20 gennaio 2006, nn. 4071 e 4072 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e 21 febbraio 2006, n. 900411 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali si e' data attuazione alla nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali. 2.- La nuova disciplina in materia di diritti aeroportuali era stata originariamente disposta dal decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211 (Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale), articoli da 4 a 11, i quali prevedevano la riduzione dei diritti aeroportuali dovuti alle societa' di gestione, stabilendo tra le altre cose: l'abrogazione della maggiorazione nelle ore notturne e l'esclusione dell'aumento dovuto per l'adeguamento al tasso d'inflazione, nonche' la riduzione per una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento, nell'ambito del sedime aeroportuale, di attivita' non regolamentate, vale a dire le attivita' commerciali comuni, quali la vendita di abbigliamento o altro. In fase di conversione, il contenuto delle suddette disposizioni e' stato inserito dall'originario decreto-legge, n. 211 del 2005, come maxi-emendamento governativo, su cui veniva posta la fiducia, nella legge di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005. Le nuove norme sui diritti aeroportuali, quali gia' previste dagli articoli da 4 a 11 del decreto-legge n. 211 del 2005, sono dunque state approvate immutate con la legge n. 248 del 2005, di conversione del decreto legge n. 203 del 2005, artt. 11-sexies a 11-terdecies;

nel contempo il decreto-legge n. 211 del 2005 e' stato lasciato decadere per mancata conversione in legge. Il Collegio rimettente ha poi precisato che, con nota del 16 novembre 2005, l'ENAC ha sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alcuni dubbi interpretativi sulle nuove disposizioni. Il Ministro ha emanato, quindi, l'atto di indirizzo 31 dicembre 2005, precisando che le societa' aeroportuali avrebbero dovuto attestare l'adozione, alla data del 31 dicembre 2005, del sistema di contabilita' analitica, indicando la formula da applicare per la riduzione dei diritti medesimi in ottemperanza alla nuova disciplina. L'ENAC, con nota 20 gennaio 2006, n.4071, ha comunicato i chiarimenti acquisiti e, con la successiva nota 20 gennaio 2006, n. 4072, ha attivato il procedimento di revisione dei diritti, in attuazione del censurato art. 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 211 del 2005. Con nota 21 febbraio 2006, n. 900411, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha infine chiarito che la nuova disciplina era gia' applicabile, tra le altre, anche alle societa' di gestione esponenti. Sulla base di tali atti amministrativi, attuativi della nuova disciplina, veniva quindi ridotta la misura dei diritti aeroportuali dovuti dalle societa' di gestione che ricorrevano al TAR del Lazio, che respingeva i rispettivi ricorsi con le citate sentenze del 4 giugno 2007. Nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, il legislatore ha dettato una nuova disciplina dei diritti aeroportuali con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT