n. 250 SENTENZA 3 novembre - 3 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 496, 497, 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto e Puglia, il primo notificato il 25 febbraio 2014, il secondo spedito per la notifica in pari data, depositati in cancelleria il 7 marzo 2014 ed iscritti rispettivamente ai nn. 21 e 23 del registro ricorsi 2014. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Salvatore Di Mattia per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato il 7 marzo 2014 e iscritto al n. 23 del registro ricorsi del 2014, la Regione Puglia ha impugnato l'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge di stabilita' 2014), in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, della Costituzione, nonche' ai principi di razionalita', ragionevolezza e leale collaborazione. L'art. 1, comma 496, della citata legge, modificando il comma 449 dell'unico articolo della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2013), ridefinisce il tetto massimo di spese finali che non puo' essere superato dal comparto delle regioni a statuto ordinario nel suo complesso, abbassandolo rispetto a quanto indicato dalla normativa previgente (in particolare, stabilisce, per il comparto, che il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile non puo' essere superiore: per l'anno 2014 a 19.390 milioni di euro, determinando cosi', rispetto alla legislazione previgente, un risparmio di 700 milioni di euro;

per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a 19.099 milioni di euro, determinando un risparmio di 941 milioni di euro). La medesima disposizione modifica il comma 449 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 anche nella parte relativa alla procedura per la ripartizione del limite di spesa per ciascuna regione, limitando al solo anno 2013 la procedura ivi prevista (accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, da concludersi entro il 31 gennaio, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze). Il comma 497 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2003 ha inserito all'art. 1 della legge n. 228 del 2012, dopo il comma 449, il nuovo comma 449-bis, recante una tabella che fissa il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. 1.1.- Con un primo ordine di censure, la ricorrente lamenta che il combinato disposto dell'impugnato art. 1, commi 496 e 497, avendo escluso per gli esercizi successivi al 2013 qualunque partecipazione delle singole regioni alla distribuzione degli importi di spesa complessiva ammissibile ai fini del patto di stabilita' interno, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione, per le seguenti ragioni. La determinazione del concreto riparto della dotazione di spesa, spettante a ciascuna regione, in termini di competenza eurocompatibile integrerebbe una norma di dettaglio e non gia' un mero principio di «coordinamento della finanza pubblica», in violazione del riparto verticale di competenza costituzionalmente garantito nelle materie di legislazione concorrente. Sotto altro profilo, la restrizione dei margini di autonomia a disposizione delle regioni sarebbe irragionevole e sproporzionata rispetto agli obiettivi da perseguire, in quanto al fine di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica sarebbe stata assolutamente adeguata la disciplina di principio contenuta nel previgente testo dell'art. 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012. Quest'ultimo determinava il limite complessivo di spesa spettante all'intero comparto delle regioni ordinarie, accompagnandola con la specifica previsione di un procedimento concertato volto alla determinazione delle singole quote regionali, aperto alla reciproca collaborazione delle regioni stesse e in grado di garantire il raggiungimento del risultato, all'occorrenza anche mediante l'esercizio di un potere ministeriale "sostitutivo" in caso di mancato accordo tra le regioni entro il termine legislativamente stabilito del 31 gennaio. Incidendo sull'esercizio delle competenze costituzionali delle regioni e sulla loro autonomia di spesa, la determinazione unilaterale dello Stato dei limiti di spesa avrebbe dovuto essere attuata mediante procedimenti rispettosi del principio di leale collaborazione (si citano, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2012, n. 251, n. 250 e n. 232 del 2009, n. 88 del 2003). 1.2.- Con un secondo ordine di censure, la ricorrente invoca l'illegittimita' costituzionale del solo comma 497 dell'art. 1 della legge 147 del 2013, nella parte in cui quantifica il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile della Regione Puglia in 1.305 milioni di euro per il 2014 e 1.289 milioni di euro per gli anni 2015-2017, per violazione dell'art. 3 Cost., nonche' dei principi di razionalita' e ragionevolezza, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost. Ad avviso della ricorrente, lo Stato avrebbe operato una quantificazione gravemente discriminatoria, giacche' la quota di spesa massima complessiva attribuitale per l'anno 2014, ove rapportata al numero di abitanti della Regione Puglia (4.050.803, dato aggiornato al 31 dicembre 2012) in modo da individuare la spesa pro capite (322,16 euro), sarebbe largamente inferiore a quella attribuita alla stragrande maggioranza delle altre regioni, risultando superiore soltanto a quella della Regione Veneto (310,34 euro pro capite) e della Regione Lombardia (308,95 euro pro capite), le quali, pero', dovrebbero imputare su tale spesa, a differenza della Regione Puglia che ricade nell'obiettivo convergenza, una quota significativamente inferiore relativamente agli interventi speciali dello Stato ex art. 119, quinto comma, Cost. La quota assegnata alla Regione Puglia risulterebbe, poi, significativamente inferiore rispetto a quella attribuita, ad esempio, alla Regione Basilicata (935,45 euro pro capite), alla Regione Molise (832,96 euro pro capite) o alla Regione Umbria (618,34 euro pro capite);

ma, soprattutto, sarebbe decisamente inferiore rispetto alla quota attribuita a regioni che presentano situazioni ed esigenze di spesa del tutto assimilabili a quelle della Puglia, come nel caso della Calabria (521,90 euro pro capite) o della Campania (403,31 euro pro capite). Tale disparita' di trattamento non troverebbe alcun ragionevole fondamento giustificativo, considerato che la Regione Puglia risulta tra le maggiori destinatarie sia di finanziamenti che provengono dai fondi per i programmi di sviluppo dell'Unione europea, sia di interventi speciali statali a destinazione vincolata, erogati a favore delle regioni piu' svantaggiate ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. Al fine di evidenziare la "ridondanza" delle lamentate violazioni sulle proprie prerogative costituzionali, la Regione Puglia rimarca come il contrasto dell'impugnato art. 1, comma 497, con l'art. 3 Cost. avrebbe prodotto una "lesione indiretta" della propria autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria (riconosciuta dagli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT