n. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2016 -

LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO II Sezione Civile Riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati: dott. Rita Majore, Presidente;

dott. Francesca Romano, consigliere relatore;

dott. Chiara Ermini, consigliere;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile d'appello iscritta al n. 1158/2015 RG, vertente tra Toto Immobiliare Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cantafio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catanzaro, via Conti Falluc n. 122/Corpo 5, reclamante;

Contro Curatela del Fallimento Toto Immobiliare Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagiovanna Costanzo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catanzaro, via XX Settembre n. 63;

Condorelli Antonino e Oliverio Adele, rappresentati e difesi dall'avv. Concetta Giglio, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Catanzaro, piazza Falletti n. 16, reclamati. La Corte d'appello, in esito all'udienza del 25 maggio 2016;

letti gli atti;

osserva. Premesso in fatto Il 18 dicembre 2014 Oliverio Adele e Condorelli Antonino hanno prodotto ricorso per la dichiarazione di fallimento della Toto Immobiliare Srl in liquidazione, deducendo di vantare un credito di €

46.894,33, oltre rivalutazione interessi e spese, giusta emessa dal Tribunale di Catanzaro, provvisoria mente esecutiva;

la procedura ha preso il n. 209/2014 del R.P.F. del Tribunale di Catanzaro. Il giudice delegato dal Tribunale, con provvedimento del 22 dicembre 2014, ha fissato l'udienza di comparizione del debitore per il giorno 17 febbraio 2015, ore 9,30. Il decreto, regolarmente trasmesso tramite PEC al creditore istante, non e' stato comunicato al debitore: l'attestazione della notificazione effettuata dalla cancelleria in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro della imprese indica l'esito negativo della notificazione, senza ulteriori specificazioni. Di tanto veniva data comunicazione al creditore istante, il quale ha provveduto richiedere la notifica di persona tramite Ufficiale giudiziario;

anche tale tentativo si' e' risolto in un'omessa notifica, poiche' all'indirizzo presso il quale, secondo il registro delle imprese, avrebbe dovuto trovarsi la sede della societa', la sede non v'era piu', risultando, per come asserito nella relata dell'Ufficiale giudiziario, «trasferita altrove». E' dunque seguito, in data 23 gennaio 2015, il deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo, senza che risulti il suo ritiro da parte del destinatario. Espletata l'istruttoria prefallimentare nell'assenza del debitore, ed acquisite informazioni tramite la Guardia di Finanza, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata il 24 luglio 2015, ha dichiarato il fallimento della Toto Immobiliare Srl in liquidazione, in primo luogo ritenendo la regolarita' della notifica, comprovata anche dal rilascio di procura ad un legale perche' prendesse visione degli atti. La sentenza impugnata ha affermato inoltre nel merito la fallibita' della societa' destinata ria della relativa istanza, la ricorrenza del presupposto di cui all'ultimo comma dell'art. 15 l.f. quanto all'importo dei debiti scaduti, e la condizione di insolvenza. La societa' ha prodotto reclamo preliminarmente contestando la validita' della notifica, rimarcando come incomprensibile il fatto che la comunicazione inviata via PEC del ricorso per dichiarazione di fallimento e pedissequo decreto di comparizione avesse visto esito negativo, mentre a quello stesso indirizzo era regolarmente avvenuta la notifica della sentenza di fallimento. Riteneva pertanto che fosse stata omessa la notifica a mezzo PEC prevista dall'art. 15 l.f., con cio' determinandosi la nullita' ed irregolarita' di tutto il procedimento notificatorio seguito. A tanto non si era dato rimedio, benche' Toto Vitaliano, nella sua qualita', avendo ricevuto la convocazione per essere sentito dalla Guardia di Finanza, avesse dato incarico ad un legale di accertarsi della situazione, e questi avesse fatto presente oralmente la nullita' della notifica effettuata. Il reclamante ha contestato inoltre i singoli elementi da cui il Tribunale ha desunto lo stato di insolvenza, rilevando che trattandosi di societa' in liquidazione dovesse unicamente farsi riferimento al raffronto tra elementi attivi ed elementi passivi, e dalla stessa sentenza si evinceva la prevalenza dei primi sui secondi. La curatela del fallimento ed i creditori istanti si sono costituiti sottolineando, in rito, di aver osservato tutti gli incombenti richiesti dall'art. 15 l.f. e, nel merito, la condizione di insolvenza della societa'. Concesso il richiesto termine per la produzione di note, la causa e' stata posta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2015. In diritto Va rilevato che questa Corte, con pregressa ordinanza del 1° aprile 2015 resa nel procedimento n. 1375/2014 RGAC, ha gia' ritenuto fondato il rilievo di legittimita'...

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