n. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2008 -

TRIBUNALE DI FOGGIA Seconda sezione civile Il giudice esaminati gli atti della causa civile di primo grado iscritta al n. 3544/96 R.G.A.C., Rileva: con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 1996, la s.n. c. Di Santi Nicola &

C., con sede in Vieste, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Del Giudice s.r.l., con sede in Termoli, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennita' prevista dall'art. 1751 del codice civile in caso di cessazione del rapporto di agenzia. All'uopo ha esposto: di aver svolto l'attivita' di agente di commercio per conto della societa' convenuta, nella zona di Foggia, nel periodo compreso tra l'ottobre del 1992 e il dicembre del 1995, in virtu' di due successivi contratti stipulati, rispettivamente, il 20 ottobre 1992 e il 1° settembre 1994;

che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio e' cessato a seguito del recesso operato dalla societa' preponente con lettera raccomandata del 14 settembre 1995;

che ricorre nella fattispecie almeno una delle condizioni alternativamente richieste dall'art. 1751 del codice civile, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, per il riconoscimento della detta indennita'. Radicatosi il contraddittorio, si e' costituita in giudizio la convenuta Del Giudice s.r.1., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale ha contestato il fondamento della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Espletata l'attivita' istruttoria richiesta da ambo le parti, concretatasi nell'acquisizione di documenti, nell'espletamento dell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della societa' convenuta e nell'escussione di numerosi testi, la causa e' stata trattenuta in decisione. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Tribunale che sia necessario sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del codice civile -nel testo, applicabile ratione temporis alla presente controversia, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 5 del decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Va, al riguardo, osservato: che la norma sospettata di illegittimita' costituzionale e' applicabile a decorrere dal 10 gennaio 1993, giusta quanto disposto dall'art. 6, secondo comma, del menzionato decreto legislativo n. 303/1991, per cui di essa va tenuto conto ai fini della risoluzione della presente controversia, concernente un rapporto di agenzia svoltosi tra l'ottobre del 1992 e il dicembre del 1995;

che detta norma e' stata adottata dal Governo italiano, in virtu' della delega conferitagli dal Parlamento con la Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»);

che l'art. 1, primo comma, della legge di delega prevedeva che «il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge»;

che nel menzionato elenco era compresa anche la direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 dicembre 1986 n. 86/653/, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati. membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti;

che l'art. 2, lettera f) della legge di delega disponeva che «i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pdenamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega»;

che l'art. 15 della legge di delega, rubricato «Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega», disponeva, in particolare, che...

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