n. 25 SENTENZA 28 gennaio - 3 marzo 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, nel procedimento penale a carico di N.G. ed altro, con ordinanza del 5 dicembre 2012, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, con ordinanza del 5 dicembre 2012 (r.o. n. 122 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per la "particolare tenuita' del fatto", «simmetrica ed analoga» a quella prevista, per i soli procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468). Il Tribunale rimettente premette di essere investito di un procedimento penale a carico di due persone imputate di furto e riferisce che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il pubblico ministero ha concluso chiedendo il «proscioglimento di entrambi gli imputati per "tenuita' del fatto contestato"». Il giudice a quo - senza anticipare alcuna valutazione sulla responsabilita' degli imputati, ma ritenendo che il reato loro ascritto, sulla base delle prove raccolte in dibattimento, potesse oggettivamente ritenersi «di particolare tenuita' e di basso allarme sociale», essendo stata sottratta, dagli scaffali di un supermercato, merce di modico valore economico - osserva che la formula di proscioglimento richiesta dal pubblico ministero, prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, non e' applicabile ai procedimenti penali pendenti davanti al tribunale, non essendo prevista dall'art. 529 cod. proc. pen., ne' da altra norma del codice di procedura penale, e non potendo essere estesa in via interpretativa. La questione proposta, pertanto, sarebbe non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, in quanto «se gli odierni imputati fossero stati giudicati dal Giudice...

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