n. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2018 -

Ricorso della Regione Toscana (P.IVA 01386030488), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 19 febbraio 2018, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora (c.f. BROLCU57M59B157V pec: 1ucia.bora@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (c.f. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847;

PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 454 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per violazione degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma Cost. In data 29 dicembre 2017 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 302, S.O. n. 62, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». In particolare, l'art. 1, comma 454, prevede: «All'art. 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"». L'impugnata disposizione e' lesiva delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 454 della legge n. 205/2017 nella parte in cui inserisce un ulteriore vincolo, puntuale, alla spesa annua del personale sanitario, in violazione degli art. 117, terzo comma, e 119 secondo comma, Cost. La disciplina sinora vigente per la spesa del personale sanitario prevede che la medesima, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non superi per ciascun anno del periodo 2010-2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Qualora non sia rispettato tale parametro, la Regione si considera ugualmente adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro (articoli 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6...

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