n. 25 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2018 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Campania La Sezione regionale di controllo per la Campania, composta dai Magistrati: Angelo Buscema, Presidente della Corte dei conti;

Fulvio Maria Longavita, Presidente di Sezione;

Rossella Cassaneti, consigliere - relatore;

Alessandro Forlani, consigliere;

Rossella Bocci, consigliere;

Francesco Sucameli, I referendario;

Raffaella Miranda, I referendario;

Carla Serbassi, I referendario Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2, 117, comma 2, lettera l), 117, comma 3, 119, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 38 e 40 del decreto legislativo n. 174/2016 (cd. Codice di Giustizia Contabile);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le leggi regionali 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' regionale 2015) e 18 gennaio 2016, n. 1 (legge di stabilita' regionale 2016);

Viste le leggi regionali 6 maggio 2013, n. 6 (bilancio di previsione finanziano della Regione Campania per gli anni finanziari 2013-2015) e 18 gennaio 2016, n. 2 (bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per gli anni finanziari 2016-2018);

Viste le leggi regionali 3 settembre 2002, n. 20, art. 2, commi 2 e 4, e 12 dicembre 2003, n. 25, art. 1, comma 1 (cc.dd. fondi etero-finanziati);

Viste le note prot. n. 30306/U.D.C.P./GAB/CG del 20 novembre 2017 e n. 7790/U.D.C.P./GAB/CG del 30 marzo 2018 del Presidente della Regione Campania di trasmissione dei rendiconti generali della Regione Campania rispettivamente per gli esercizi 2015 e 2016, completi del conto del bilancio e del conto del patrimonio, nonche' della relazione dei Revisori dei conti, della relazione di accompagnamento e del disegno di legge;

Viste le note istruttorie prot. n. 2607 del 24 aprile 2018 e prot. n. 2759 del 9 maggio 2018 (di assegnazione di nuovo termine per il riscontro);

Vista la relazione della D.G. Risorse Umane Strumentali e Finanziarie del Consiglio regionale pervenuta con pec mail del 29 maggio 2018;

Vista la relazione comunicata dalla Sezione all'Amministrazione regionale con nota prot. n. 4234-06/08/2018-SC_CAM_T89-P acclusa all'ordinanza n. 35/2018 del Presidente della Sezione di convocazione dell'audizione prodromica all'udienza di parificazione tenuta l'11 settembre 2018;

Viste le deduzioni inviate dalla Regione Campania con nota del 12 settembre 2018;

Vista la memoria depositata dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania il 13 settembre 2018;

Vista l'Ordinanza n. 35/2018 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione per il giorno 17 settembre 2018 per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali della Regione Campania per gli esercizi finanziari 2015 e 2016;

Uditi all'odierna udienza il relatore, cons. Rossella Cassaneti, il Procuratore regionale Michele Oricchio ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca;

Premesso che Con note prot. n. 30306/U.D.C.P./GAB/CG del 20/11/2017 e n. 7790/U.D.C.P./GAB/CG del 30 marzo 2018 del Presidente della Regione Campania, sono stati trasmessi a questa Sezione di controllo, ai fini della deliberazione di decisione del giudizio di parificazione, i rendiconti generali della Regione Campania rispettivamente per gli esercizi 2015 e 2016, completi del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, alla relazione di accompagnamento e al disegno di legge, quest'ultimo approvato dalla Giunta regionale, per il rendiconto 2015, con delibera n. 692 del 14 novembre 2017 e, per il rendiconto 2016, con delibera n. 186 del 28 marzo 2018. Ai fini di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ovvero (piu' specificamente) della redazione del Capitolo I dell'Allegato B alla relazione allegata alla decisione di parificazione dei rendiconti sopra indicati - riguardante il «Trattamento accessorio del personale dipendente» - la Sezione ha inviato nota istruttoria avente prot. n. 2607 del 24 aprile 2018, a cui - a seguito di una esplicita richiesta dell'A.R. - e' seguita una successiva nota avente prot. n. 2759 del 9 maggio 2018 di assegnazione di un nuovo termine. Con pec mail del 29 maggio 2018 (acquisita dalla Sezione di controllo con nota prot. cdc n. 3072 del 30 maggio 2018) veniva fornito riscontro - con la trasmissione di due distinte relazioni a firma rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionali - alla predetta richiesta di chiarimenti. In tale nota istruttoria, a ciascuna delle criticita' rilevate sull'argomento dalla Sezione in sede di parificazione relativa al rendiconto 2013 - indicate in 6 puntiv - seguiva il «quesito» posto a Consiglio e Giunta regionali in relazione aria «duplice» parifica 2015-2016. Il punto 1.5. del predetto Allegato B - Capitolo I ha riguardato, in particolare, l'illegittimita' delle norme regionali disciplinanti i cc.dd. «fondi etero-finanziati», rappresentati da due fondi «integrativi» rispetto a quello unico per il personale di «comparto» e per la «dirigenza» del Consiglio Regionale della Campania, da attribuire con le stesse quantita' e modalita' di erogazione del salario accessorio previsto dai contratti collettivi decentrati integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale, pertanto alimentati - direttamente - con risorse attinte al bilancio del Consiglio (nello specifico: capp. 4021, 4024 e 4141, di cui quest'ultimo soppresso a partire dall'esercizio 2017 in quanto gia' destinato a finanziarie le medesime attivita' indicate nel capitolo 4024), rappresentati dal fondo di cui all'art. 2, comma 2, della L.R.C. n. 20/2002 (c.d. «Legge 20») e dal fondo di cui all'art. 2, comma 4, della medesima L.R.C., come novellata dalla L.R.C. n. 25/2003 (c.d. «Legge 25»). Il quesito posto in proposito dalla Sezione viene di seguito riportato: «[...] Si voglia esporre dettagliatamente in merito all'avvenuto adeguamento della disciplina regionale al principio secondo cui "la disciplina del finanziamento e dei presupposti di alimentazione degli stessi e della loro erogazione e' riservata alle leggi dello Stato e alla contrattazione collettiva nazionale cui queste fanno rinvio (Contratti che disciplinano, appunto, le regole per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate, stabili e variabili)", nonche' produrre una relazione illustrativa e dimostrativa dello stato e degli esiti, rilevanti ai fini degli esercizi 2015 e 2016, dell'attivita recuperatoria avviata - secondo quanto controdedotto in sede di parifica relativa all'annualita 2013 - A seguito delle intraprese azioni amministrative (Cfr. delibera del Consiglio regionale n. 365 del 30.01.2015)». Piu' in dettaglio, l'istruttoria svolta sull'argomento ha riguardato:

  1. Il Fondo di cui all'art. 2, comma 2, della suindicata L.R.C. (c.d. «Legge 20»), destinato al personale comandato e distaccato in servizio presso le strutture politiche (uffici a diretta collaborazione e supporto dei Presidenti di commissioni, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari);

    in ragione di tale fondo, quindi - si osservava nella relazione allegata alla decisione sulla parifica del rendiconto regionale 2013 - e' stata - in buona sostanza - creata una nuova figura apicale, con trattamento economico in parte equiparato a quello dei dirigenti. In particolare, il comma 3 dell'art. 2 della predetta L.R.C. n. 20/2002 stabilisce che «li fondo di cui al comma 2, lettera b, e' ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/1989, ai sensi della normativa vigente», ovvero all'Area generale di coordinamento, ai Settori del Consiglio regionale, ai Servizi ed alle posizioni di studio e di ricerca (art. 9 L.R.C. n. 15/1989), nonche' alle segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle commissioni e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti (art. 14 L.R.C. n. 15/1989). b) Il Fondo di cui all'art. 2, comma 4, della L.R.C. n. 20/2002, come novellata dalla L.R.C. n. 25/2003 (c.d. «Legge 25»), consistente in un fondo integrativo in cui questa componente retributiva viene erogata come indennita' di importo fisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale (compreso il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale con posizione organizzativa, per cui sono previste misure percentuali piu' elevate), ed e' legata allo svolgimento delle prestazioni di assistenza all'attivita' degli organi istituzionali del Consiglio. 2. Nel riscontro della D.G. Risorse Umane Strumentali e Finanziarie dei Consiglio regionale alla predetta nota istruttoria, si e' argomentato, in sintesi, come segue. Allo stato, in materia di personale, risulta vigente la legge regionale 20/2002 e ss.mm.ii., produttiva di effetti. L'eventuale illegittimita' dell'art. 2, commi 2 e 4, deve essere pronunciata in sede di giudizio costituzionale ed al riguardo si rileva che, allo stato, non e' pendente alcun giudizio innanzi alla Consulta. In relazione alle prescrizioni, contenute nelle note del Commissario ad acta e nei giudizi di parificazione dei Conti consuntivi della Corte dei conti della Campania - Sezione di controllo, in vigenza della normativa regionale, come chiarito anche dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 1862 del 14 aprile...

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