n. 25 ORDINANZA 11 - 26 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale), promosso dal Giudice di pace di Grosseto nel procedimento vertente tra P.P. ed Equitalia Centro spa di Grosseto ed altro, con ordinanza del 5 novembre 2015, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto che il Giudice di pace di Grosseto, con ordinanza del 5 novembre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale);

che, secondo il giudice a quo, P.P. ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia spa, avente ad oggetto il pagamento della somma di «euro 2.848,04», a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per una violazione di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comprensiva dell'importo di euro 452,64 per interessi calcolati e dovuti ai sensi dell'art. 27, sesto comma, di detta legge;

che nel giudizio principale il ricorrente ha contestato di essere proprietario del ciclomotore con il quale e' stata commessa l'infrazione (e, quindi, di essere obbligato in solido con l'autore della stessa) ed ha chiesto che l'atto impugnato sia annullato, mentre si sono costituite Equitalia spa e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, contestando la fondatezza della domanda;

che il rimettente ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale del citato art. 27, sesto comma, il quale, nel disciplinare la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce: «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti»;

che, a suo avviso, qualora detta norma «fosse conforme alla Costituzione si dovrebbe...

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