n. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2015 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2010, proposto da: Lega Toscana delle Autonomie Locali, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Roma, Via G. Carducci 4;

Contro Comune di Lastra a Signa;

e con l'intervento di ad adiuvandum: Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Cintioli, Domenico Ielo e Fabio Elefante, con domicilio eletto presso Fabio Cintioli in Roma, Via Salaria, 259;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze: Sezione II n. 01542/2009, resa tra le parti, concernente diniego distacco dipendente comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Francesco Catinella e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Fabio Elefante;

  1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Lega Toscana delle Autonomie Locali, associazione regionale di enti locali, aderente alla Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie), avverso il provvedimento con il quale il Comune di Lastra a Signa ha respinto la richiesta finalizzata ad ottenere il distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell'associazione ai sensi dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con il ricorso in epigrafe specificato la Lega contesta gli argomenti posti a fondamenti del decisum. Ha spiegato intervento adesivo la Legautonomie. All'esito dell'udienza il Consiglio di Stato, previa adozione di una decisione di reiezione parziale del gravame (sentenza 3 luglio 2012, n. 3883), ha pronunciato l'ordinanza 25 luglio 2012, n. 4217, recante la sollevazione di incidente di legittimita' costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui esclude la possibilita' per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate». Sulla questione la Corte costituzionale ha adottato la sentenza 24 ottobre 2014, n. 241 con cui e' stata dichiarata l'inammissibilita' della questione per difetto di motivazione. E' stata quindi fissata la nuova udienza del 17 febbraio 2015 all'esito della quale, acquisite le nuove produzioni difensive delle parti, la causa e' stata nuovamente trattenuta in decisione. 2. Con la sentenza 3883/2012 cit. questa Sezione ha respinto i primi due motivi di gravame. In particolare, il Collegio ha reputato non meritevole di positiva valutazione il secondo motivo di gravame con cui parte ricorrente aveva sviluppato la tesi secondo la quale l'elenco - contenuto nell'art. 271, comma 2, T.U.E.L. - delle associazioni, in favore delle quali e' consentito il distacco dei dipendenti comunali, non avrebbe carattere tassativo. Si e' osservato che, in senso contrario all'assunto svolto dall'appellante e dall'interveniente, si pone, sul piano letterale, il riferimento recato dalla norma alla possibilita', per gli enti locali, di disporre il distacco dei propri dipendenti presso le associazioni specificamente indicate - id est gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncern, della Cispel e sue federazioni - senza l'uso di alcuna locuzione volta a chiarire la caratterizzazione esemplificativa dell'elencazione e la possibilita' di estendere la sfera di operativita' di tale normativa anche ad altre associazioni di enti locali. Il dato letterale si salda con quello sistematico, visto che lo stesso testo unico, al precedente art. 270, dedicato alla riscossione dei contributi associativi, fa riferimento, al comma 1, alla...

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