n. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 2014 -

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA GIUDICE MONOCRATICO dott. Maria Cristina Razzano sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 23 settembre 2014 ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 46558 del Registro di Segreteria, introdotto dalla sig.ra L. M. - ivi residente elettivamente domiciliata in Napoli, alla via E. Suarez (P.co Dei Risi Pal. C) n. 4/G presso lo studio dell'avv. Francesco Coppola, unitamente all'avv. Annibale Conforti (p.e.c. avv. annibale conforti@ordavvsa.it) che la rappresenta e difende in virtu' di mandato a margine del ricorso introduttivo contro MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale per il Personale militare - Reparto IV 20 Divisione - in persona del Direttore p.t. con sede in Roma al viale Dell'Esercito n. 186 per la declaratoria del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di reversibilita' nel periodo dal 1/08/2000 al 31 ottobre 2002, previa rimessone della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 60 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 alla Corte costituzionale. Visti gli artt. 420 e 421 c.p.c. come richiamati dall'art. 5 della L. 21 luglio 2000 n. 205, gli artt. 81 e 26 Regio Decreto 13 agosto 1933 n. 1038 e l'art. 6 comma 4 D. L. n. 453/1993 conv. in L. n. 19/1994 nonche' l'art. 23 della L. n. 87/1953. Udito all'udienza pubblica del 23 settembre 2014 l'avv. Annibale Conforti per la ricorrente mentre nessuno e' comparso per l'Amministrazione resistente. Visti il ricorso introduttivo, gli atti e i documenti di causa. Considerato in fatto Con ricorso notificato il 7/10/2005 e depositato nella Segreteria il giorno 6 successivo, l'istante ha chiesto il riconoscimento dei benefici economici descritti. Ella espone di essere coniugata con, il sig, A. D. o G., e in stato di separazione personale consensuale omologata. Nel 1989 il primo dei due figli della coppia di nome G. e' morto (il 25 giugno 1989) all'eta' di 20 anni durante il servizio militare, e per tale morte, e a seguito di istanza (del marito della ricorrente) di pensione privilegiata ordinaria di reversibilita', e' stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dal Ministero della difesa (in conformita' al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, n. 8363/91 del 16 aprile 1991). La predetta pensione privilegiata ordinaria di reversibilita', benche' riconosciuta, non e' stata corrisposta a decorrere dal 10 gennaio 1997 sennonche' dal febbraio del 1997 i coniugi si sono separati di fatto e nell'anno 1999 essi hanno presentato, al Tribunale civile di Salerno, ricorso congiunto per la separazione personale consensuale. Con decreto datato 15 febbraio 2000 il Tribunale civile di Salerno ha omologato la separazione personale consensuale, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per il marito di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di 550.000 lire per il suo mantenimento, a decorrere dal mese successivo a quello di proposizione della domanda. Con istanza del 17 luglio 2000 (e ricevuta dalla competente unita' organizzativa del Ministero della difesa il 10 agosto 2000), la coniuge ha inoltrato domanda al Ministero della difesa per ottenere la propria parte della predetta pensione privilegiata ordinaria di reversibilita', rappresentando, tra l'altro, che la stessa era stata in possesso per l'anno 1999, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, per un ammontare non superiore al limite di reddito cui fa riferimento l'articolo 70, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978 (dunque inferiore per l'anno 1999 a 13.116.033 lire e per l'anno 2000 a 18.743.400 lire). Con comunicazione datata 4 ottobre 2000, ricevuta dalla ricorrente in data posteriore al 6 ottobre 2000, la direttrice della competente divisione del Ministero della difesa rigettava la domanda amministrativa, facendo "presente che, alla luce della normativa vigente (legge 974/67 e 915/78), il titolare avente causa" era "il sig, G. A. D. [...] in quanto pur essendo" la sig.ra M. L e "legalmente separata" percepiva, "come da sentenza di separazione acquisita agli atti" dell'ufficio, "per il proprio mantenimento, un assegno dal coniuge separato". Accolto ricorso per la modifica del provvedimento di separazione, previa rinuncia della moglie all'assegno di mantenimento, la ricorrente inoltrava nuovamente domanda ai Ministero della difesa, al fine di ottenere la propria parte della predetta pensione privilegiata ordinaria di reversibilita', che le e' stata concessa a decorrere dal 10 novembre 2002. Deduce il difensore che il diniego opposto in prima battuta dal Ministero deve considerarsi illegittimo. In primo luogo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 60, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 laddove prevede che, "ferme restando le altre condizioni" avvenuta "[...] la separazione fra i coniugi [...] posteriormente [...] alla morte del militare [...], alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare". Tra le predette condizioni l'articolo 60, primo comma, del citato Testo unico, prevede che la madre del militare viva "effettivamente separata dal marito [...] senza comunque riceverne ali alimenti", Per "alimenti", secondo la prospettazione attorea, dovrebbero intendersi i veri e propri alimenti (in senso tecnico-giuridico) e non il mantenimento: cioe' il predetto beneficio pensionistico dovrebbe ritenersi escluso in presenza di un diritto agli alimenti, ma non in presenza di un diritto al mantenimento. Infatti, i' due diritti sono da considerarsi, com'e' noto, diversi per natura giuridica, presupposti ed effetti. E, al tempo della suindicata istanza di pensione e del citato diniego amministrativo, ricorrente percepiva da suo marito un assegno di mantenimento e non un assegno alimentare. Se, invece, "gli alimenti" dovessero interpretarsi come comprensivi anche del diritto al mantenimento (argomentando a fortiori - a minori ad maius - cioe' sostenendo che se il beneficio pensionistico e' escluso in presenza di un diritto agli alimenti, a maggior ragione dovrebbe esserlo in presenza di un diritto al mantenimento), allora il primo comma dell'articolo 60 sarebbe chiaramente incostituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Appare evidente, alla difesa della ricorrente, l'irrazionalita' e l'illogicita' della decisione del legislatore di riconoscere all'uomo - padre del militare morto o per causa del servizio militare o per causa di guerra, e separato (o divorziato) dalla moglie - l'intera pensione di reversibilita' (a seconda dei casi, o privilegiata ordinaria o di guerra) se quegli "in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, ai lordo degli oneri...

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