n. 247 SENTENZA 21 ottobre - 3 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e dell'art. 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con due ordinanze del 26 settembre 2014, iscritte ai nn. 1 e 2 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di ALTROCONSUMO e altri, di Confindustria Cultura Italia - Federazione italiana dell'industria culturale, della SIAE - Societa' italiana degli autori ed editori, del Nuovo IMAIE - Nuovo istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, dell'ANSO - Associazione nazionale stampa online e altre, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Alfonso Celotto e Fulvio Sarzana di S. Ippolito per ALTROCONSUMO e altri, Alessandro Botto per Confindustria Cultura Italia - Federazione italiana dell'industria culturale e per Nuovo IMAIE - Nuovo istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, Guido Scorza per ANSO - Associazione nazionale stampa online ed altre, Massimo Luciani, Maurizio Mandel e Aristide Police per la SIAE - Societa' italiana degli autori ed editori, e gli avvocati dello Stato Angelo Vitale e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 26 settembre 2014 (reg. ord. n. 1 del 2015), notificata il successivo 14 ottobre, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, primo comma, e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) e dell'art. 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Ad avviso del rimettente le denunciate disposizioni normative consentono all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (d'ora innanzi «AGCOM»), quale autorita' amministrativa di vigilanza, di limitare la libera circolazione di un «servizio della societa' dell'informazione» e, in particolare, di intervenire anche in via d'urgenza su attivita' quali il trasporto o la memorizzazione di informazioni, attribuendole anche il potere di emanare le disposizioni regolamentari necessarie a rendere effettiva l'osservanza dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei fornitori di servizi di media. Le predette disposizioni, tuttavia, in quanto non prevedono «parametri idonei a garantire la necessaria ponderazione fra i diversi diritti costituzionali potenzialmente configgenti ovvero [...] criteri che garantiscano che una tale ponderazione avvenga nell'esercizio delle competenze attribuite all'AGCOM, fin dall'adozione del regolamento impugnato», violerebbero i «principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli artt. 2, 21, primo e sesto comma, 24 e 41 Cost.», «nonche'» i «criteri di ragionevolezza e proporzionalita' nell'esercizio della discrezionalita' legislativa e [... i]l principio del giudice naturale, in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdizionali per l'esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero sulla rete almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con conseguente violazione degli articoli 21, secondo, terzo e quarto comma, 24 e 25, comma 1, della Costituzione. 1.1.- Piu' precisamente, il giudice a quo premette di essere investito del ricorso proposto da Altroconsumo e altri contro AGCOM al fine di ottenere l'annullamento della delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 18 dicembre 2013, recante l'approvazione del «Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70», nonche' dell'Allegato A alla medesima delibera, contenente il testo del regolamento approvato. In primo luogo il TAR ritiene sussistente la legittimazione ad agire delle ricorrenti, in quanto la delibera di approvazione del regolamento impugnato, nonostante il suo carattere generale ed astratto, e' immediatamente lesiva per intere categorie di destinatari, cosi' da radicare l'interesse ad agire degli appartenenti alle predette categorie e, quindi, la legittimazione a ricorrere delle loro associazioni rappresentative. Il giudice rimettente ritiene inoltre che, diversamente da quanto affermato dalle ricorrenti, la lettura sistematica e coordinata di tutte le disposizioni impugnate delinea in maniera inequivocabile la competenza dell'AGCOM a reprimere le violazioni del diritto d'autore perpetrate sulle reti di comunicazione elettronica, e considera altresi' infondate le censure sollevate dalle ricorrenti in ordine a violazioni procedurali nell'approvazione del regolamento medesimo e nelle successive comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea. Parimenti destituite di fondamento vengono considerate dal TAR le censure relative all'illegittimita' del provvedimento impugnato in quanto emanato in violazione della direttiva 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/48/CE (Direttiva sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale), attuata con il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140 (Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale) che conferirebbe alla sola autorita' giudiziaria il potere di emanare provvedimenti inibitori, nonche' della direttiva 22 maggio 2001 del Parlamento e del Consiglio n. 2001/29/CE (Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione), attuata con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione) che non stabilirebbe regole applicabili ai prestatori di servizi internet, considerati meri intermediari, ma solo ai diretti responsabili della diffusione in rete di opere protette. Il TAR osserva che il procedimento amministrativo di cui all'impugnato regolamento non riguarderebbe le violazioni primarie del diritto d'autore, il cui accertamento resterebbe di esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo quanto disposto dalle norme sopra richiamate. Esso si porrebbe, invece, quale attuazione del d.lgs. n. 70 del 2003, che ha introdotto nell'ordinamento un doppio binario di tutela, amministrativa e giudiziaria, del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, in base al presupposto che oggi, a seguito del processo di dematerializzazione delle opere protette, le violazioni che nascono sulla rete sono sempre piu' diffuse rispetto alle forme tradizionali di contraffazione e, cio' che piu' rileva, sono piu' difficili da reprimere secondo il tradizionale modello di "private enforcement", qual e' quello dell'azione inibitoria disciplinata dall'art. 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 140 del 2006. La repressione delle violazioni del diritto di autore effettuate tramite internet richiederebbe, infatti, l'introduzione di ulteriori meccanismi di "public enforcement", qual e' quello affidato dal suddetto d.lgs. n. 70 del 2003 all'autorita' di vigilanza. Pertanto, la procedura definita dal regolamento gravato non mirerebbe a definire le singole controversie tra operatori o tra questi e gli utenti, bensi' a regolare il potere della autorita' amministrativa di adottare provvedimenti inibitori all'esito di «un ordinario procedimento amministrativo» ispirato al «principio di partecipazione procedimentale» secondo modalita' compatibili con le ragioni d'urgenza, e non informato al piu' pregnante principio del «contraddittorio» processuale e del «giusto processo», che contraddistingue i procedimenti di natura giurisdizionale. 1.2.- Le considerazioni sopra sintetizzate inducono il remittente a ritenere infondate le censure di merito dedotte avverso il regolamento AGCOM impugnato;

tuttavia, prosegue l'ordinanza di rimessione, le medesime considerazioni suscitano dubbi quanto alla legittimita' costituzionale delle leggi stesse, che costituiscono il fondamento legislativo del regolamento impugnato. Cio' induce il TAR a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni di legge, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale determinerebbe l'invalidita' derivata del regolamento adottato in base alle stesse. 1.3.- In punto di non manifesta infondatezza, il TAR osserva che il diritto d'autore, quale espressione del diritto di proprieta' di cui all'art. 42 Cost., deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali previsti in Costituzione, quali il diritto alla libera informazione del gestore del sito web, dell'internet service provider e del fornitore di servizi media audiovisivi;

il diritto di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT