n. 247 SENTENZA 11 ottobre - 29 novembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b), ed e), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 27 ottobre-2 novembre (Provincia autonoma di Bolzano), il 28 ottobre (Provincia autonoma di Trento, Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia) e il 28 ottobre-2 novembre 2016 (Regione Veneto), depositati in cancelleria, rispettivamente, il 31 ottobre, il 4 e il 7 novembre 2016 e iscritti ai nn. 68, 69, 70, 71 e 74 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Renate Von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, Ezio Zanon per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 27 ottobre - 2 novembre 2016 e depositato il successivo 31 ottobre (reg. ric. n. 68 del 2016), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra gli altri, l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), in riferimento agli artt. 16, 79, 80, 81, 83, 84 e 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol), agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), nonche' agli artt. 81, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. La ricorrente premette il contenuto della legge impugnata e, in particolare, dell'art. 1, comma 1, lettera b), con il quale viene introdotto, nell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), il comma 1-bis. Nel delineare il quadro normativo delle proprie prerogative e competenze, la Provincia autonoma di Bolzano evidenzia che sia la legge n. 243 del 2012 che la legge oggetto dell'impugnativa, che la modifica, sarebbero state emanate ai sensi dell'art. 81, sesto comma, Cost., come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, tra l'altro, demanda a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale, l'attuazione del principio del pareggio di bilancio. Con la riforma attuata dalla legge cost. n. 1 del 2012 sarebbe stato, difatti, conferito il valore di principi costituzionali alle regole relative alla copertura finanziaria delle leggi ed alla sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, in modo da garantire comunque l'equilibrio tra le entrate e le spese. Tuttavia, diverse disposizioni della legge n. 164 del 2016 presenterebbero profili di contrasto con la disciplina statutaria in materia di equilibrio dei bilanci e di concorso alla sostenibilita' del debito pubblico da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre a ledere specifiche competenze della Provincia ricorrente, e comprimerebbero fortemente l'autonomia, anche finanziaria, concessa alla stessa in forza dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

essa colliderebbero inoltre con le leggi costituzionali 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e n. 1 del 2012, oltre a contrastare con i principi di cui agli artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, commi terzo, quinto e sesto, 119 e 120 Cost., nonche' con il «principio pattizio/consensualistico» e quello della leale collaborazione. Le norme statutarie, difatti, attribuirebbero alla Provincia autonoma di Bolzano la potesta' legislativa esclusiva (artt. 8 e 9), e la corrispondente potesta' amministrativa, in materia di finanza locale, nonche' il coordinamento della finanza pubblica provinciale che comprende quella locale (artt. 16, 79, 80 e 81, commi 3 e 4, dello statuto speciale e artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 268 del 1992). Inoltre, ai sensi dell'art. 54, numeri 2) e 5) dello statuto speciale, spetterebbe alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti sulle materie devolute alla potesta' regolamentare delle Province, nonche' la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge, nonche' la nomina di commissari in detti casi ed in quelli in cui le amministrazioni non sono in grado per qualsiasi motivo di funzionare. Detto sistema, fondato sullo statuto speciale, continua ad operare nonostante la riforma costituzionale del 2001, dal momento che la suddetta riforma non restringe la sfera di autonomia gia' spettante alle Province autonome per statuto. L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 stabilisce, difatti, che le disposizioni in essa contenute si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le sole parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle ad esse gia' attribuite. In forza del Titolo VI dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Bolzano godrebbe di una particolare autonomia in materia finanziaria, rafforzata dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modifica delle disposizioni recate dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione autonoma e le Province autonome, in applicazione dell'art. 104 dello stesso statuto speciale. Con il cosiddetto "Accordo di Milano" del 30 novembre 2009, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato con il Governo la modificazione del Titolo VI dello statuto di autonomia, secondo la menzionata procedura rinforzata. La predetta intesa avrebbe introdotto, ai sensi dell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Successivamente sarebbe intervenuto l'accordo del 15 ottobre 2014, cosiddetto "patto di garanzia", tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il quale avrebbe portato all'ulteriore modificazione del Titolo VI dello statuto di autonomia, stipulato secondo la procedura rinforzata prevista dal menzionato art. 104. Tale ultima intesa, recepita con legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», avrebbe ulteriormente rinnovato, ai sensi dell'art. l, commi da 407 a 413, della medesima legge, il sistema di relazioni finanziarie con lo Stato. Sarebbe espressamente previsto che nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, non sarebbero applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti al patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto speciale di autonomia;

che sarebbero la Regione e le Province autonome sopra indicate a provvedere, per se' e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni statali, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), la propria legislazione ai principi dello statuto di autonomia, nelle materie individuate dal medesimo statuto;

che, conseguentemente, dovrebbero essere adottate autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, e, per converso, non dovrebbero essere applicate le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. In particolare, l'art. 79 dello statuto speciale, nel definire i termini e le modalita' del concorso, da parte del sistema territoriale regionale integrato - costituito dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali, dai propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e da quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle universita', incluse quelle non statali di cui...

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