n. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2014 -

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MESSINA Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri: 1) Dott. Nicola Mazzamuto, Presidente;

2) Dott. Carmelo Ioppolo, Mag. Sorv.;

3) Dott. Luigi Lucchesi, Esperto;

4) Dott. Vittorio Crupi, Esperto. Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 16 luglio 2014 nel procedimento di sorveglianza promosso da M.S., nato a M.B. in Tunisia il //, in atto internato presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione della misura di sicurezza detentiva della Casa di cura e custodia prevista fino al 3 maggio 2015, con atto d'appello ricevuto il 2 maggio 2014 avverso l'ordinanza del 28 febbraio 2014 del Magistrato di sorveglianza di Messina che rigettava istanza di revoca anticipata di tale misura;

Ritenuto in fatto Premesso che con ordinanza dell'8 ottobre 2012 il Magistrato di sorveglianza di Palermo disponeva l'applicazione della misura di sicurezza detentiva della Casa di cura e custodia, a seguito di un complesso iter motivazionale che ricostruiva la vicenda individuale, familiare, sociale, psichiatrica e giudiziaria del M. ed esaminava il tentativo omicidiario e la sua criminogenesi alla luce della sentenza di condanna e delle risultanze peritali. In particolare, il Magistrato di sorveglianza di prima applicazione sottolineava che «Con richiesta del 5 gennaio 2011 la Procura della Repubblica di Palermo, chiedeva al Magistrato di Sorveglianza di procedere all'accertamento della pericolosita' sociale del predetto M.S. ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della Casa di Cura e Custodia per anni 2, ordinata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza emessa il 17 marzo 2009, irrevocabile il 4 maggio 2009, che gli ha inflitto la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per il reato di tentato omicidio, riconosciuta la diminuente di cu all'art. 89 cp., ritenuta equivalente alla contestata aggravante di aver agito con crudelta' e della recidiva reiterata (fatto commesso il 20 marzo 2007 in danno di un connazionale). Con la medesima pronuncia e' stato disposto che a pena espiata il M.S. fosse ricoverato in una casa di cura e custodia per un tempo non inferiore ad anni due. Tanto premesso, deve osservarsi come a carico del M. oltre alla condanna da cui discende la misura di sicurezza in contestazione, gravi un precedente per il reato di interruzione di un servizio di pubblica utilita' e danneggiamento (f.c. 15 luglio 2000) e una per lesione personale continuata e porto di armi (f.c. 1° maggio 2006). Quanto ai fatti di cui alla condanna in esecuzione si rileva come si sia trattato di una condotta di tentato omicidio posta in essere ai danni di un connazionale, cui il M. seguito di una banale lite - ha inferto reiterati colpi al capo, tenendolo immobilizzato con il peso del proprio corpo, e proseguendo l'aggressione anche quando la vittima era ormai inerme e priva di sensi. In ordine, poi, al grado di imputabilita' del M. dalla perizia medico legale espletata nel corso del giudizio di cognizione, e' emersa la presenza di una patologia definibile "come discontrollo degli impulsi in soggetto con esiti di trauma cranico";

a tale riguardo viene rappresentato che il soggetto, a seguito di un grave sinistro occorsogli nell'anno 1999, e' stato sottoposto ad un intervento di craniectomia per l'evacuazione di ematoma extradurale, con permanenza di postumi invalidanti pari al 25% della capacita' di lavoro, dipendente dal lieve deterioramento mentale post traumatico, secondario al grave insulto che l'encefalo ha subito, comportante disturbi della volonta', dell'attenzione, deficit di capacita' critica e di autocontrollo, disturbi mnesici e modificazioni della personalita'. Secondo il perito il disturbo diagnosticato come. "discontrollo degli impulsi in soggetto con esiti di trauma cranico" era compatibile con il tipo di trauma cranico sofferto dal soggetto, evidenziando come nella causazione di accessi di violenza come quello che ha causato i fatti di cui alla condanna in esecuzione (al pari di altro episodio avvenuto il 1° maggio 2006 per cui il M. ha riportato condanna per lesione personale e porto di armi) giocava un ruolo scatenante la concomitante assunzione di bevande alcoliche, anche non in dose massiccia, che innestandosi nella patologia in atto, ne amplificava le manifestazioni di tipo violento. Sulla scorta di tali considerazioni medico legali all'esito del giudizio e' stato. ritenuto che il disturbo di personalita' presente nel soggetto fosse tale da incidere in modo oggettivo sulla capacita' d'intendere e volere dello stesso, con conseguente applicazione della diminuente prevista dall'art. 89 c.p.. Viceversa, durante il periodo di detenzione, protrattosi fino al 23 aprile 2011, il condannato ha mantenuto una condotta sostanzialmente regolare (ad eccezione di un episodio trasgressivo posto in essere il 10 febbraio 2011), si e' rapportato correttamente con agenti penitenziari e compagni di detenzione, ha svolto con impegno e serieta' l'attivita' lavorativa di giardiniere in modalita' di articolo 21 O.P. ed ha fluito di tre permessi premio giornalieri. Dopo la scarcerazione, tuttavia, dopo aver vissuto in situazioni precarie e problematiche per alcuni mesi, il soggetto ha fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso, infatti, in un primo tempo ha vissuto a Mazara del Vallo, ove ha ripreso a svolgere l'attivita' di marinaio sui pescherecci, senza pero' riuscire a reperire, neppure con l'aiuto dei servizi sociali territoriali, compulsati anche da questo Ufficio, una sistemazione abitativa stabile e affidabile. Dopo alcuni mesi ha fatto ritorno a Palermo, ove e' stato ospite presso la Missione Speranza e Carita'. Dall'ultima relazione dell'UEPE del 21 settembre 2012, emerge, pero', che il M., dalla meta' circa del mese di agosto u.s. ha lasciato la Missione, senza fornire indicazioni o recapiti ove reperirlo. Ebbene, sulla base di tale compendio di elementi, tenuto conto che si tratta di soggetto nei cui confronti e' stata evidenziata una patologia che si sostanzia in un "discontrollo degli impulsi in soggetto con esiti di trauma cranico", in cui e' insito un forte grado di pericolosita', posto che, specie se associata all'assunzione, anche minima, di sostanze alcoliche (cui il M. e' dedito) puo' dar luogo a reazioni molto violente e incontrollate, cui si aggiunge che e' senza fissa dimora, senza occupazione, ed e' privo di punti di riferimento familiare che gli possano offrire una sponda di stabilita', non resta confermare il giudizio di pericolosita' sociale ed applicare la misura di sicurezza ordinata con la sentenza citata, per la durata di anni due.". Con l'ordinanza del 28 febbraio 2014 il Magistrato di sorveglianza di Messina, rigettando l'istanza di revoca anticipata di tale misura, sottolineava che "Agli atti emerge che l'internato e' affetto da "discontrollo degli impulsi in soggetto con esiti di trauma cranico";

il fatto per cui e' sottoposto a misura e' stato posto in essere ai danni di un connazionale, colpito ripetutamente al capo, anche quando la vittima era priva di sensi, e cio' a seguito di una banale lite. Dalla relazione dell'O.P.G. del 4 febbraio 2014 emerge che il soggetto "appare tranquillo e disponibile al colloquio, non emergono alterazioni della senso percezione ne' del pensiero. Umore congruo allo status ansia patologica. Lavora con profitto, buono il comportamento in reparto. Si mantiene senza terapia". Si riferisce che accede volentieri al colloquio, in merito al reato ha pero' assunto un atteggiamento evasivo;

attualmente svolge attivita' lavorativa quale inserviente di reparto. Era in possesso di permesso di soggiorno, allo stato scaduto. Non e' stato possibile predisporre un progetto terapeutico perche' non e' possibile la presa in carico, non essendo residente nel territorio. L'equipe ritiene opportuno in ogni caso procedere ad una sperimentazione graduale sul territorio attraverso la partecipazione a gite socio-terapeutiche di reparto, con accompagnamento di operatori o volontari e la fruizione di licenze orarie e giornaliere in ambito protetto. Ritenuto, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, che allo stato, stante l'assenza di progetto concreto e considerata la necessita' di osservazione e sperimentazione graduale sul territorio, che non possa accedersi alla richiesta di revoca della misura". Con provvedimento dell'11 aprile 2014 la Direzione dell'O.P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto, nel presupposto delle stabili condizioni psichiche del M. e del suo comportamento corretto, lo ammetteva al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/75. Con atto d'appello del 16 aprile 2014 il M., tramite il suo difensore, chiedeva la revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva, anche ai fini del suo rientro nel Paese d'origine, e, in via subordinata, l'applicazione della liberta' vigilata. All'udienza il P.G. e la difesa concludevano come da verbale allegato. Considerato in diritto Ai fini del presente giudizio, si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 81/2014 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014 n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosita' sociale "e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale" e che " non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosita' sociale la sola...

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