n. 246 SENTENZA 6 novembre - 27 dicembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2 e 6;

7, commi 6, 7, 8, lettera c), e 9;

e 8, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitivita' - sviluppo - territorio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 20-22 novembre 2017, depositato in cancelleria il 28 novembre 2017, iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nella udienza pubblica del 6 novembre 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 20 novembre 2017 e depositato il 28 novembre 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, commi 1, 2 e 6;

7, commi 6, 7, 8, lettera c), e 9;

e 8, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 4 settembre 2017, n. 51 (Impresa Abruzzo competitivita' - sviluppo - territorio) per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere e), m) e s), della Costituzione. 1.1.- Dopo aver illustrato il contenuto delle disposizioni regionali impugnate, la difesa statale svolge alcune considerazioni generali sottolineando come gli impugnati artt. 6, 7 e 8, i quali intervengono sulla disciplina dell'avvio delle attivita' economiche, si pongano in contrasto con le disposizioni statali interposte che disciplinano il procedimento amministrativo. In particolare, le norme indicate introdurrebbero «adempimenti ed oneri aggiuntivi non giustificati» e quindi aggraverebbero tale procedimento. Al riguardo, il ricorrente precisa che, ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni attiene, come la disciplina della conferenza di servizi, ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., con la conseguenza che alle Regioni e agli enti locali e' consentito derogare solo in melius, prevedendo cioe' livelli ulteriori di tutela (art. 29, comma 2-quater). e' richiamato altresi' l'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», il quale dispone che le Regioni e gli enti locali possono derogare alla normativa statale solo prevedendo «livelli ulteriori di semplificazione». Le norme regionali impugnate, inoltre, contraddirebbero i principi di accelerazione e di certezza dei termini del procedimento, che stanno alla base della nuova disciplina della conferenza di servizi, e il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, introdotto con la cosiddetta "SCIA unica" e con la "SCIA condizionata". Sarebbe, infine, violato il principio della unificazione e della standardizzazione degli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' d'impresa. In proposito l'Avvocatura generale ricorda che la disciplina dell'istituto della SCIA e' stata ricondotta alla competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (e' richiamata la sentenza n. 164 del 2012). 1.2.- Svolte tali considerazioni generali, il ricorrente illustra i singoli motivi di impugnazione, soffermandosi sull'art. 6, commi 1, 2 e 6, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017, censurati per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost. 1.2.1.- In particolare, il comma 1 dell'art. 6 - il quale prevede la presentazione di una comunicazione unica regionale (CUR) allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) per l'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attivita' economiche, «nonche' per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilita' degli edifici funzionali alle attivita' economiche» - si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», che dispone l'adozione di «una modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale». La difesa statale rileva, in proposito, che questa modulistica e' stata adottata dalla Conferenza unificata con gli accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017, i quali hanno statuito l'obbligo per le Regioni, «in relazione alle specifiche normative regionali», di adeguare entro il 30 settembre 2017 i contenuti informativi dei moduli «utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili». A loro volta, anche i Comuni erano tenuti ad adeguare la modulistica entro il 20 ottobre 2017. Da quanto appena riportato, il ricorrente deduce l'illegittimita' dell'intervento normativo regionale, nella parte in cui prevede che per iniziare un'attivita' economia sia presentata al SUAP una «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', che attesti la presenza nel fascicolo informatico d'impresa o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documenti sulla conformita' o la regolarita' degli interventi o delle attivita'». Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 126 del 2016, che regola la «concentrazione dei regimi amministrativi» prevedendo la possibilita' di una "SCIA unica" o di una "SCIA condizionata". In particolare, la disposizione regionale impugnata, «aggiungendo oneri formali non previsti dalla legge statale ne' dall'intesa in Conferenza unificata», violerebbe il principio di «eguaglianza delle condizioni per l'esercizio di un'attivita' d'impresa in tutto il territorio nazionale», garantito dalla previsione della competenza legislativa statale per la determinazione dei livelli essenziali. Oggetto di specifiche censure e' anche l'ultima parte del comma 1 dell'art. 6, la' dove prevede che alla comunicazione unica regionale «non devono essere allegati documenti aggiuntivi, il cui onere di trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione al fascicolo informatico d'impresa presso la camera di commercio, resta in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. Nel caso in cui tale comunicazione risulti formalmente incompleta l'ufficio competente, per il tramite del SUAP, richiede le integrazioni necessarie da trasmettersi a cura del richiedente entro i successivi quindici giorni, pena la decadenza della comunicazione unica regionale». Secondo il ricorrente questa disposizione, «nel prevedere ulteriori casi di impiego del fascicolo informatico di impresa, sia a carico dell'amministrazione che a carico dell'interessato», si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che rimette a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione di termini e modalita' operativi per l'inserimento di atti e provvedimenti nel fascicolo d'impresa. 1.2.2.- Il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 stabilisce che «Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica regionale, le amministrazioni competenti, verificata la regolarita' della stessa, effettuano i controlli, anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa, almeno nella misura minima indicata dalla Giunta regionale, e fissano, ove necessario, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni, salvo i casi in cui sussistano i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 241/1990 o che non sussistano irregolarita' tali da determinare gravi pericoli per la popolazione, con riferimento alla salute pubblica, all'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attivita'». Questa norma e' impugnata perche' ridurrebbe «la portata della clausola di salvaguardia dei vincoli», rispetto a quanto e' previsto dall'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, facendo salvi solo i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e non anche tutti gli altri indicati nel citato art. 19. Inoltre, l'art. 6, comma 2, della legge regionale, prevedendo un ulteriore termine «non inferiore a sessanta giorni» per ottemperare alle prescrizioni imposte dall'amministrazione competente, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, che dispone la fissazione «di un termine non inferiore a trenta giorni» per l'adozione delle misure prescritte. In questo modo - a detta della difesa statale - si avrebbe «una estensione generale dei termini del procedimento» contraria alla ratio di semplificazione su cui si dovrebbe fondare la normativa impugnata. 1.2.3.- Il comma 6 dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2017 stabilisce che «La Giunta regionale, d'intesa con il sistema camerale, individuati i procedimenti di cui ai commi 1 e 5 e i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna attivita' di impresa, procede alla pubblicazione dell'elenco unitamente alla relativa modulistica...

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