n. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2014 -

LA CORTE DEI CONTI (Sezione regionale di controllo per il Piemonte) La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: dott. Mario Pischedda Presidente f.f.;

dott. Giuseppe Maria Mezzapesa Consigliere;

dott.ssa Alessandra Olessina Primo Referendario;

dott. Massimo Valero Primo Referendario;

dott. Adriano Gribaudo Primo Referendario;

dott. Cristiano Baldi Referendario. Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 2013. Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7, in materia di ordinamento contabile della Regione Piemonte;

Visto il disegno di legge della Giunta Regionale n. 10 trasmesso a questa Sezione con nota n. 10.000/SB0100/PRE del 29 luglio 2014 e depositato presso il Consiglio Regionale il 30 luglio 2014, con il quale e' stata approvata la proposta di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013, completa del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti e alla relazione di accompagnamento;

Viste le leggi regionali: 28 dicembre 2012, n. 19, avente per oggetto «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie»;

30 gennaio 2013, n. 2, avente per oggetto «Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2013»;

27 marzo 2013, n. 4, avente per oggetto «Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per Panno 2013»;

7 maggio 2013, n. 8, avente per oggetto «Legge finanziaria per l'anno 2013»;

7 maggio 2013, n. 9 avente per oggetto «Bilancio di previsione per l'anno finanziarlo 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015»;

6 agosto 2013, n. 15, avente per oggetto «Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012»;

6 agosto 2013, n. 16, avente per oggetto «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015»;

29 ottobre 2013, n. 19, avente per oggetto «Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015»;

Vista l'ordinanza n. 41 dell'11 settembre 2014, con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione regionale di controllo ha fissato l'odierna udienza, per la decisione sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte relativo all'esercizio finanziario 2013;

Uditi nella pubblica udienza del 10 ottobre 2014 il Presidente ed i relatori, il Procuratore regionale Piero Carlo Floreani, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Sergio Chiamparino e l'Assessore al Bilancio della Regione Piemonte Aldo Reschigna;

Vista la decisione in pari data con la quale si e' proceduto alla parifica, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2013, adottato dalla Giunta regionale in data 25 giugno 2014, ad eccezione dei capitoli 59300 (UPB DB902) e 59350 (UPB DB902) in entrata e dei capitoli 200/0 (UPB DB09010), 156981 (UPB D620151), 156985 (UPB DB20151) in uscita, e del quadro riassuntivo del disavanzo finanziario, come risultante dal prospetto riportato all'art. 4 del disegno di legge di approvazione del rendiconto stesso e della voce delle passivita' patrimoniali del conto del patrimonio, relative alla restituzione delle anticipazioni di liquidita' concesse ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Ritenuto in fatto Con nota n. 10.000/SB0100/PRE del 29 luglio 2014 il Presidente della Regione Piemonte ha trasmesso a questa Sezione, ai fini della parifica, il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2013, completo del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, alla relazione di accompagnamento e al disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 25 giugno 2014. Questa Sezione regionale di controllo, terminata l'istruttoria e le verifiche di competenza, peraltro gia' iniziate sulla base dei dati di preconsuntivo, con deliberazione n. 188 in data 26 agosto-9 settembre 2014 ha approvato la bozza della relazione prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, sopra richiamato e dall'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed ha trasmesso la stessa all'Amministrazione ed al Procuratore regionale. Con ordinanza n. 40 in data 10 settembre il Presidente f.f. ha fissato per il 23 settembre apposita adunanza pubblica, al fine di garantire il contraddittorio sulle osservazioni contenute nella bozza di relazione. L'Amministrazione ha depositato le proprie osservazioni, che sono state illustrate nella predetta adunanza istruttoria alla quale hanno partecipato il Procuratore regionale ed i rappresentanti dell'Amministrazione nelle persone del vice Presidente della Giunta, dell'Assessore al bilancio e dell'Assessore alla sanita'. Al termine dell'adunanza il Collegio ha fissato il termine del 1° ottobre per il deposito di ulteriori memorie scritte e di eventuali repliche ed ha sollecitato le parti, anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c., a pronunziarsi espressamente sui dubbi di costituzionalita' prospettati sulle leggi regionali con le quali e' stato disposto l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' concesse dallo Stato ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Su quest'ultimo punto, l'Amministrazione ha depositato, nei termini prescritti, una memoria, osservando quanto segue: «In merito ai presunti dubbi di costituzionalita' sulle leggi regionali con le quali e' stato disposto l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' concesse dallo Stato ai sensi del decreto-legge n. 35/2013, per violazione degli art. 81, quarto comma e 119, sesto comma della Costituzione, si rammenta che la Corte costituzionale, con le recenti sentenze n. 39/2014 e n. 40/2014 si e' occupata della definizione e puntualizzazione dei compiti e dei limiti cui sono chiamati i giudici contabili, ai sensi della normativa implementata dal decreto-legge n. 174/2012. Con la prima delle due sentenze (n. 39/2014), la Consulta ha ritenuto che le attribuzioni della Corte dei Conti non possano spingersi sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti, in quanto si configurerebbe come invasivo dell'autonomia legislativa regionale, nonche' travalicante i poteri riconosciuti alla stessa Corte dei Conti. La Corte costituzionale e' pervenuta ad una tale conclusione ritenendo che, nel caso di specie, il sindacato giurisdizionale del giudice contabile operasse nei confronti dei bilanci regionali, approvati con legge e in quanto tali solo analogamente modificabili. Un potere come quello attribuito alla Corte dei conti avrebbe, invece, finito per incidere su provvedimenti di carattere legislativo, mortificando cosi' l'autonomia dei consigli regionali, non vincolabili nelle loro decisioni. L'impugnato comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, contrasta con gli invocati parametri costituzionali e statutari che garantiscono alle Regioni la potesta' legislativa nelle materie di loro competenza. La Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 40/2014, ha altresi' precisato la competenza della Corte dei conti in materia di controllo di legalita' e regolarita' sulla finanza pubblica territoriale, ribadendo il carattere di assoluta cogenza delle decisioni assunte nei confronti degli enti destinatari (enti locali), con la sola eccezione dei bilanci delle regioni approvati con legge regionale, allo scopo di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette e, in quanto tali, in grado di alterare l'equilibrio del bilancio consolidato dello Stato, da ritenersi effettuate in violazione del principio del «pareggio di bilancio» ex artt. 81, 97, comma primo, e 119, comma primo, della Costituzione. L'eccezione e l'esclusione dei bilanci regionali, infatti, deriva: a) dalla considerazione che l'art. 1, comma 7, decreto-legge n. 174 del 2012, conv. in L. n. 231 del 2012, e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui finiva per attribuire alla Corte dei conti, sezione controllo, il potere di sindacare le leggi regionali, di condizionarne il contenuto e/o di inibirne l'efficacia;

  1. dalla differenza tra le norme del TUEL e quelle precipue della contabilita' regionale, in 54 particolare per cio' che concerne lo strumento normativo di approvazione dei documenti contabili. E' pur vero, pero', che e' stato recentemente introdotto un radicale cambiamento della funzione del controllo, che, da una funzione statica, diretta ad accertare il «pareggio del bilancio», e' passata ad una funzione dinamica, diretta ad «assicurare l'equilibrio del bilancio». Non si discute piu' di «pareggio» (che era un dato proprio della visuale statica del bilancio), ma di «equilibrio», termine ben piu' elastico, che vale a sganciare il principio del pareggio del bilancio dal principio dell'annualita' del bilancio, tenendo conto delle fasi del ciclo economico, ponendo in evidenza la possibilita' di riferirsi a periodi di medio termine, come quello rappresentato dai bilanci pluriennali. Si rammenta, pero', che seppur l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 preveda che la Corte dei conti possa gia' svolgere il controllo successivo sul rispetto dell'equilibrio dei bilanci...

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