n. 246 ORDINANZA 22 - 28 ottobre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-8 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 10 ottobre 2013 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2013. Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 3 ottobre 2013, ricevuto il successivo 8 ottobre e depositato il 10 ottobre 2013 (reg. ric. n. 92 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata attribuisce ai componenti dell'Autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione un gettone di presenza di trecento euro lordi a seduta, fino ad un massimo di quattro sedute al mese. Questo gettone non spetta al garante previsto dall'art. 19 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ove componente dell'Autorita';

che il ricorrente reputa la norma censurata in contrasto con l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che enuncia il principio di gratuita' quanto alla partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e aggiunge che, qualora siano gia' previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di trenta euro a seduta giornaliera;

che l'Avvocatura, richiamando le sentenze di questa Corte n. 218 del 2013 e n. 211 del 2012, afferma che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, enuncia un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica;

che, conseguentemente, il legislatore regionale avrebbe violato l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

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