n. 245 ORDINANZA 22 - 28 ottobre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, promossi dal Giudice di pace di Viterbo con due ordinanze del 20 dicembre 2013, iscritte ai nn. 39 e 40 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, emesse il 20 dicembre 2013 nell'ambito di distinti procedimenti penali, il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, «nella parte in cui prevede che il Decreto di citazione possa essere emesso in difetto di istruttoria e comunque di avviso della conclusione delle indagini preliminari» ai sensi dell'art. 415-bis del codice di procedura penale;

che il giudice a quo riferisce che, alla prima udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato aveva eccepito la nullita' della citazione a giudizio, in quanto il suo assistito non era stato preventivamente «ascoltato» dal pubblico ministero, deducendo, a tal fine, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000;

che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante, giacche' la sua risoluzione si porrebbe in rapporto di «strumentalita' necessaria» rispetto alla pronuncia sull'eccezione della difesa;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che, in forza dell'art. 11 del d.lgs. 274 del 2000, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine relativi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT