n. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 2014 -

TRIBUNALE DI CATANZARO Sezione del Giudice per le indagini preliminari Il G.I.P. dott. Pietro Scuteri nel procediniento sopra rubricato a carico, tra gli altri, di P. V., nato a ..., attualmente detenuto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, difeso dall'avv. Paolo Mascaro del foro di Lamezia Terme, imputato del delitto p. e p. dall'art. 110, 416-bis del c.p. «perche' assumeva il ruolo di concorrente esterno della struttura organizzativa dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata cosca G. di N. L. T.» (capo 7 dell'ordinanza di custodia cautelare del 15 luglio 2013);

Rilevato che con istanza ex art. 299 c.p.p., depositata in data 8 gennaio 2014, la difesa dell'imputato ha chiesto la sostituzione della massima misura cautelare di rigore con quella degli arresti domiciliari;

Acquisito il parere favorevole del P.M. in data 9 gennaio 2014;

Rilevato che il titolo del reato per il quale l'istante e' cautelato, seppur concretamente configurato nelle forme del c.d. «concorso esterno» ex artt. 110, 416-bis del c.p., ai sensi dell'art. 275 comma 3 del c.p.p. non consente l'applicazione di misura diversa rispetto alla custodia cautelare in carcere;

Ritenuto che, nel caso di specie, in cui, peraltro, l'istante chiede esclusivamente la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, la presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari non puo' ritenersi superata con riferimento all'art. 274, lett. c) c.p.p. essendo, a parere dello scrivente, ancora attuali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p (come ravvisate in sede di applicazione della misura cautelare) le quali possono essere correttamente dedotte: 1) dalle modalita' dei fatti e dalla personalita' dell'agente che in esse si manifesta, con particolare riferimento al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (elemento di per se' idoneo a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalita' del fatto);

2) dalla condotta criminosa sintomatica di uno stile di vita che di per se' impone una prognosi infausta concretante le esigenze di prevenzione;

Ritenuto altresi' che nel caso in esame si evidenzia, con particolare rilevanza, la illegittimita' costituzionale della norma citata (art. 275 comma 3 c.p.p.) con riferimento non alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, bensi' al divieto di applicazione di diverse misure che possano garantire le esigenze;

Osserva e rileva 1. Non appare manifestamente infondata - con riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione - la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 275 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude al terzo comma la facolta' per il giudice di applicare, con riferimento alle ipotesi di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. qualificabili quali «concorso esterno» in associazione per delinquere di stampo mafioso, una misura cautelare meno afflittiva della custodia in carcere, apparendo irragionevole impedire in linea generale - sia pure per un reato grave quale la fattispecie di «concorso esterno» ma che in concreto puo' assumere diverse connotazioni e gradazioni -, che il giudice possa valutare il caso di merito e applicare, ove adeguata a tutelare le sussistenti esigenze cautelari, una misura diversa da quella di massimo rigore. In particolare ritiene lo scrivente che trattasi di questione - oltre che rilevante nel caso di specie essendo stata avanzata ex art. 299 c.p.p. istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari da indagato in custodia cautelare per il reato di cui artt. 110 e 416-bis c.p. in quanto gravemente indiziato di concorso esterno nella associazione per delinquere di stampo mafioso - non manifestamente infondata, avuto riguardo, in particolare: 1) all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in relazione alla portata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendo intervenute plurime pronunce di declaratoria di parziale incostituzionalita' di tale norma;

2) in relazione alla concreta fattispecie in contestazione e cio' in considerazione della intrinseca differenza della posizione del partecipe all'associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) rispetto a quella del c.d. «concorrente esterno» (artt. 110 e 416-bis c.p.). 2. Quanto al primo profilo occorre rilevare, innanzitutto, come peraltro puntualmente evidenziato nella ordinanza delle Sezioni Unite n. 34473 del 2012, che con una pluralita' di interventi, susseguentisi in un arco temporale assai contenuto, la Corte costituzionale ha recentemente ridisegnato i confini della presunzione in materia cautelare di cui all'art. 275 c.p.p., il cui ambito applicativo era stato ampliato, ben oltre il settore della criminalita' mafiosa, al decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modifiche, con legge n. 38 del 2009. In primis con la sentenza n. 265 del 2010 e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui ha esteso la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria, senza possibilita' di apprezzare in concreto l'adeguatezza di altra e meno afflittiva misura, nei procedimenti per i reati di cui all'art. 609-bis comma 1 e 609-quater c.p.. Nello specifico i giudici della Corte costituzionale dopo aver ricordato che nel criterio di adeguatezza trova espressione il principio del «minore sacrificio necessario» e che il ricorso alla custodia carceraria deve essere residuale ed eccezionale (extrema ratio), hanno chiarito come tratto saliente del sistema cautelare sia proprio l'assenza di automatismi e presunzioni. Rispetto a tale regola generale, la deroga costituita dalle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura...

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