n. 243 SENTENZA 19 ottobre - 22 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria nel procedimento vertente tra Wanda Ferro e la Regione Calabria ed altri, con ordinanza del 20 marzo 2015, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di Wanda Ferro, di Giuseppe Morrone, di Giuseppe Mangialavori e della Regione Calabria, nonche' l'atto di intervento di Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualita' di segretario politico e di segretario amministrativo del partito politico Democrazia Cristiana;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Pasquale Nunziata per Angelo Sandri e Gianfranco Melillo, nelle rispettive qualita' di segretario politico e di segretario amministrativo del partito Democrazia Cristiana, Francesco Saverio Marini per Wanda Ferro, Oreste Morcavallo per Giuseppe Morrone, Giuseppe Morbidelli per Giuseppe Mangialavori e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza emessa il 20 marzo 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19, recante «Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)», che prevede la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale). La disposizione soppressa faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), contenente la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto. E' denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), poiche' la disposizione censurata sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale in regime cosiddetto di prorogatio, in mancanza dei requisiti di indifferibilita' ed urgenza. Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, in quanto la disposizione censurata sarebbe stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale, da un organo elettivo in prorogatio, ancorche' non ricorresse una giustificazione per l'adozione di modifiche del sistema elettorale. 2.- Il giudizio a quo ha per oggetto il ricorso proposto da Wanda Ferro - candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta regionale calabrese - al fine di ottenere l'annullamento del verbale dell'Ufficio centrale elettorale, nella parte in cui non ha provveduto a proclamarla eletta alla carica di consigliere regionale. Il TAR premette che il 3 giugno 2014 - con la comunicazione delle dimissioni del Presidente della Giunta - e' intervenuto lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese, ed ha avuto inizio il regime di prorogatio, con la conseguente limitazione delle funzioni consiliari agli atti necessari e urgenti. Con la disposizione censurata, adottata l'11 settembre 2014, il legislatore calabrese ha soppresso l'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge elettorale regionale n. 1 del 2005, che faceva salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Quest'ultima disposizione contiene la previsione della nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente della Giunta. Evidenzia il rimettente che questo intervento legislativo e' avvenuto in pieno regime di prorogatio, senza che lo stesso fosse imposto dalla necessita' di adeguarsi ai rilievi formulati nel ricorso n. 59 del 2014, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge regionale 6 giugno 2014, n. 8, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)». Con riferimento al requisito della rilevanza, il rimettente osserva che, laddove non fosse stata adottata la disposizione censurata, sarebbe ancora in vigore il richiamo all'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto. Dall'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale discenderebbe, quindi, la caducazione della legge reg. Calabria n. 19 del 2014 - nella parte in cui dispone la soppressione del comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 1 del 2005 - e il conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono alla parte ricorrente di essere proclamata eletta alla carica di consigliere regionale. 2.1.- Viene denunciata, in primo luogo, la violazione dell'art. 123 Cost., in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 18 dello statuto della Regione Calabria. Esso dovrebbe essere interpretato nel senso che, nel periodo di prorogatio, l'assemblea legislativa sia titolare unicamente «delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili» (sentenza n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente prevista dallo statuto regionale. Nell'ambito di tali attribuzioni - limitate in forza della deminutio della rappresentativita' politica dell'organo legislativo in prossimita' della sua scadenza - non potrebbe intendersi compresa l'adozione di una legge elettorale. Il giudice a quo evidenzia che l'esistenza di limiti "immanenti" all'istituto della prorogatio e' riconosciuta sia a livello nazionale, essendo l'istituto previsto dall'art. 61, secondo comma, Cost., al fine di assicurare la continuita' funzionale del Parlamento, sia con riferimento alle assemblee regionali. Tale istituto costituisce, infatti, il punto di equilibrio tra il principio di rappresentativita' e l'esigenza di continuita' funzionale dell'attivita' cui sono preposti gli organi rappresentativi. Ne consegue che, pur dovendo escludersi un'assoluta paralisi delle attribuzioni riconosciute all'organo legislativo, e' tuttavia connaturale alla prorogatio il "depotenziamento" delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la «eccezionale possibilita' di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze» (sentenza n. 68 del 2010). Il giudice a quo evidenzia che la disciplina della prorogatio degli organi elettivi regionali e degli eventuali limiti dell'attivita' degli organi prorogati e' di competenza degli statuti regionali, in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost. (sentenza n. 304 del 2002). In particolare, nel caso in esame, sebbene l'art. 18, comma 2, dello statuto della Regione Calabria non preveda alcuna espressa limitazione, esso deve interpretarsi alla luce dei principi sopra riportati come «facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non gia' certo come espressiva di...

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