n. 243 ORDINANZA 24 ottobre - 24 novembre 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, nel procedimento vertente tra Francesco Mancini e l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale - Ufficio controlli di Campobasso, ed altra, con ordinanza del 5 novembre 2015 iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti l'atto di costituzione di Francesco Mancini, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Francesco Mancini per se medesimo e l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 5 novembre 2015 (r.o. n. 7 del 2016), la Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», per violazione degli artt. 24, 53 e 97 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette di essere stato adito dall'avvocato Francesco Mancini, in proprio e quale difensore di se stesso, avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale - Ufficio controlli di Campobasso, e dalla Regione Molise all'istanza di restituzione della somma di euro 295, versata dal ricorrente a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2013, addizionale aumentata a norma del censurato art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009;

che, risolte alcune questioni preliminari e ritenuta inammissibile una delle eccezioni di illegittimita' costituzionale del ricorrente, a proposito delle altre eccezioni la Commissione tributaria provinciale osserva, in punto di rilevanza, che lo stesso ricorrente ha avanzato la pretesa al rimborso sul presupposto dell'illegittimita' costituzionale delle disposizioni sopra indicate, chiedendo esplicitamente a tal fine (sia pure in via subordinata) la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

che, espone il giudice a quo, con l'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' stata istituita l'addizionale regionale all'IRPEF, determinata in applicazione dell'aliquota stabilita dalla Regione di residenza di ciascun contribuente, originariamente fissata nello 0,5 per cento con possibilita' di incremento fino all'1 per cento;

che, in seguito, l'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 ha disposto che «[l]'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo»;

che l'art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 68 del 2011 dispone che «[r]estano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»;

che, con riguardo a tale disciplina, sarebbero manifestamente infondate le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dal ricorrente in relazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (la differenza nei trattamenti impositivi tra i cittadini delle diverse Regioni sarebbe naturale conseguenza dell'autonomo potere di ciascuna Regione di determinare, nei limiti stabiliti dalla legge statale, le aliquote della propria addizionale all'IRPEF) e alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (correttamente la legge dello Stato avrebbe affidato ad organi amministrativi tecnici l'accertamento della sussistenza delle condizioni per la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, «in considerazione della complessita' dell'accertamento per individuare gli adempimenti...

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