n. 242 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2014 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E L'UDIENZA PRELIMINARE Il Giudice, letta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere presentata nell'interesse di N. M., sentito il Pubblico Ministero, osserva quanto segue. 1. Nei confronti di N. M. e' stata emessa in data 4 giugno 2014 ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere essendo egli gravemente indiziato di aver partecipato ad un'organizzazione criminale transnazionale dedita a favorire l'illecita introduzione e passaggio nel territorio dello Stato, di numerosi di cittadini extracomunitari, in prevalenza di nazionalita' pakistana anche in virtu' di condotte corruttive col personale in servizio presso l'Ambasciata italiana in Pakistan (art. 416 e. 6 c.p., introdotto dall'art. 4 l. 11 agosto 2003 n. 228 recante norme contro la tratta di persone). Il difensore di N. ha presentato richiesta di revoca della misura, rilevando il venir meno delle esigenze cautelari, in via gradata formulando eccezione di incompentenza funzionale di questo Ufficio ed infine chiedendo al giudice di sollevare questione di legitimita' costituzionale dell'art. 275 c. 3 c.p.p. come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 nella parte in cui prescrivendo che, quando sussistono gravi indizi del reato di cui all'art. 416 c. 6 c.p., e' applicata la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che dette esigenze possano essere soddisfatte anche con altre misure. La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. 2. In ordine alla valutazione. del ruolo assunto dal N. dell'economia dell'azione criminose non puo' che essere fatto richiamo all'ordinanza applicativa della misura, nella quale si mette in evidenza l'articolazione dei rapporti, anche con soggetti istituzionali, tenuti da N., profondo conoscitore delle dinamiche interne del Paese di provenienza dei migranti quindi agevolmente in grado di replicare la condotta illecita, valendosi del carattere sostanzialmente inesauribile della domanda;

la circostanza che non siano stati ravvistate esigenze cautelari a carico di R. L. funzionario infedele dell'Ambasciata italiana a Islamabad, non implica che analoga considerazione debba valere per il corruttore. Il fatto che relativamente ai membri di altra associazione operante nel territorio veronese non sia stata applicata alcuna misura a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio non comporta alcun automatismo in ordine ad un consimile giudizio nel presente procedimento, essendo diversa la regola di apprezzamento del periculum che, nell'ipotesi di cui all'art. 291 c.p.p. la misura cautelare presuppone la valutazione dell'"urgenza" di soddisfare alcuna delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., cio' implicando una valutazione di indifferibilita' tale da giustificare la provvisoria deroga al principio del giudice naturale. Le acute osservazioni della difesa non possono conduce all'affermazione dell'incompetenza di' questo Ufficio. Ed invero a) l'art. 51 c. 3-bis c.p,p, prevede la competenza del GIP distrettuale per i reati di cui all'art. 416 c. 6 c.p.;

  1. tale norma sanziona l'associazione a delinquere che abbia ad oggeto "taluno dei delitti di cui.. all'art. 12 comma 3-bis" del T.U. in materia di immigrazione;

  2. a propria volta, la norma da ultimo richiamata contempla l'ipotesi agravata costituita dall'essere i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma;

  3. si concorda sul fatto che l'aggravante sussista al ricorrere di due o piu' delle ipotesi partitamente enunciate nelle lettere a-e) del comma 3) (posto che parrebbe trattarsi di norma a piu' fattispecie);

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT