n. 241 SENTENZA 22 - 24 ottobre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra la Lega Toscana delle autonomie locali ed altra e il Comune di Lastra a Signa, con ordinanza del 25 luglio 2012 iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di costituzione della Lega Toscana delle autonomie locali, della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli per la Lega Toscana delle autonomie locali, Fabio Elefante e Domenico Ielo per Lega delle autonomie locali (Legautonomie) e l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio d'appello della sentenza di rigetto di un ricorso proposto dalla Lega Toscana delle autonomie locali, associazione regionale di enti locali, aderente alla Lega delle autonomie locali (Legautonomie), avverso il provvedimento con il quale il Comune di Lastra a Signa ha respinto la richiesta finalizzata ad ottenere il distacco temporaneo di un dipendente comunale presso la sede dell'associazione, il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza emessa il 25 luglio 2012, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui esclude la possibilita' per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate». Il rimettente premette che l'elenco, contenuto nella norma censurata, delle associazioni in favore delle quali e' consentito il distacco dei dipendenti comunali ha carattere tassativo, come evidenziato dal dato letterale della norma stessa (in mancanza di alcuna locuzione volta a chiarire la caratterizzazione esemplificativa dell'elencazione e la possibilita' di estendere la sfera di operativita' di tale normativa anche ad altre associazioni di enti locali, oltre agli «organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncern, della Cispel e sue federazioni»), oltre che da quello sistematico (desumibile dal precedente art. 270, che - in tema di riscossione dei contributi associativi - ne estende la portata dispositiva anche alle altre associazioni di enti locali diverse da quelle enumerate). Ritenuta la rilevanza della questione (giacche' il diniego impugnato risulta basato proprio sulla affermata tassativita' dell'elenco delle associazioni contemplate dalla norma), quanto alla non manifesta infondatezza il rimettente osserva che la previsione di un numerus clausus di associazioni potenzialmente beneficiarie dei distacchi in esame si pone innanzitutto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, venendo a consacrare una ingiustificata disparita' di trattamento in danno delle associazioni diverse da quelle tipizzate e degli enti locali che aderiscano a tali associazioni, che non possono giovarsi del meccanismo normativamente enucleato. Inoltre, la previsione di un elenco rigido produce una irragionevole cristallizzazione delle associazioni beneficiarie che opera in modo avulso dalla verifica del dato, potenzialmente variabile, dell'effettiva assunzione di un altrettanto o piu' rilevante grado di rappresentativita' e meritevolezza anche da parte di associazioni diverse. Sulla base di tali considerazioni, il rimettente denuncia anche un vulnus al principio di liberta' di associazione, tutelato dall'art. 18 Cost., in quanto l'irragionevole preclusione dell'operativita' del beneficio in favore di altre associazioni produce un deterrente rispetto all'adesione dell'ente locale a tali associazioni (incidendo negativamente sul valore del pluralismo e sulla liberta' di scegliere le associazioni a cui aderire), nonche' «una discriminazione, non...

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