n. 241 SENTENZA 21 novembre - 21 dicembre 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2018, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato dello Stato Gesualdo d'Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018 e depositato il successivo 27 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020). La disposizione impugnata stabilisce: «L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, e' prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validita' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge». Il ricorrente osserva preliminarmente che tale disposizione, prorogando di dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validita' di ciascuna di esse, l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda unita' sanitaria locale (AUSL) valdostana in scadenza nel 2018, ne protrae l'efficacia oltre il 31 dicembre di tale anno, «consentendo quindi l'assunzione di personale anche nel 2019» e ponendosi cosi' in contrasto, oltre che con lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, con l'art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l'esercizio delle facolta' assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette, come pure quelle regionali, a vincoli assunzionali». 1.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2017 contrasterebbe, anzitutto, con «lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [che] non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potesta' legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)», sicche' «come tale [...] eccede [...] le competenze legislative regionali». 1.2.- Lo stesso art. 22, comma 1, violerebbe, in secondo luogo, l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - che, in quanto tale, vincola la potesta' legislativa delle Regioni, incluse quelle a statuto speciale - dettato dall'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, che fissa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Secondo il ricorrente, la fissazione di tale limite di efficacia «deroga, sotto il profilo temporale, ai limiti assunzionali in precedenza previsti consentendo alle amministrazioni pubbliche di continuare ad attingere, per tutto (ma solo per) il 2018, alle graduatorie dei concorsi espletati al fine della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato». Premesso che tale deroga, «e la connessa proroga delle facolta' assunzionali», comporta un incremento della spesa pubblica - «e, per quel che qui [...] interessa, di quella sanitaria» - il ricorrente deduce che la disposizione di legge statale che la prevede assume la natura di principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», dato che, da un lato, ha valenza generale, riguardando tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, dall'altro, si fonda «su una (implicita, ma evidente) valutazione di compatibilita' con gli equilibri di bilancio della fissazione - ma, al contempo, della limitazione -, da ultimo al solo anno 2018, delle facolta' assunzionali in parola». L'impugnata disposizione regionale, prorogando di ulteriori dodici mesi l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'AUSL valdostana in scadenza nell'anno 2018, supera «quel limite». Cosi' facendo, essa violerebbe il principio fondamentale recato, «da ultimo, dall'art. 1, comma 1148, della legge di bilancio n. 205/2017», determinando, «ove le assunzioni abbiano luogo, come consentito dall'art. 22, comma 1, della l.r. n. 23/2017, anche dopo il 31.12.2018, ricadute sulla finanza pubblica incompatibili con gli equilibri e i vincoli di bilancio individuati dal legislatore statale». 1.3.- L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, in terzo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia «ordinamento civile». Secondo il ricorrente, «la disciplina, anche quoad tempus, dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e, quindi, anche degli atti che, come le graduatorie concorsuali, sono finalizzati alla loro instaurazione, attiene all'ordinamento civile». 1.4.- Prorogando l'efficacia delle sole graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta, l'impugnata disposizione regionale violerebbe, in quarto luogo, l'art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, sotto due distinti profili. Anzitutto, perche' tratta coloro che si sono utilmente collocati in tali graduatorie in modo ingiustificatamente piu' favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, dato che solo i primi «vedono significativamente accresciute le chances di conseguire un'assunzione a tempo indeterminato». Inoltre, perche' tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta in modo ingiustificatamente piu' favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell'ambito della stessa Regione, da altre amministrazioni pubbliche. Di tali disparita' di trattamento non vi sarebbe «alcuna legittima giustificazione». 1.5.- L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, infine, anche l'art. 97 Cost. Il ricorrente premette che, ai sensi della disposizione impugnata, l'efficacia «di tutte le graduatorie regionali "sanitarie"» destinate a scadere nel corso del 2018 e' prorogata «sino al 2019, ben oltre la scadenza da ultimo inderogabilmente fissata dalla legge statale nel 31.12.2018». Da cio' il contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che tale proroga consente di assumere candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria «all'esito di procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, all'esito di prove che potrebbero non essere piu' rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi». 2.- Si e' costituita nel giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, chiedendo che le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. siano dichiarate inammissibili o infondate e che le questioni promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., siano dichiarate infondate. 2.1.- La Regione autonoma eccepisce preliminarmente l'inammissibilita' delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericita'» della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso. La Regione autonoma resistente afferma che dalla giurisprudenza costituzionale si evince che «la ratio della corrispondenza tra la delibera di impugnazione ed il ricorso introduttivo [e'] di "prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata"» (e' richiamata la sentenza n. 496 del 1993), «cosi' da circoscrivere l'autonomia della difesa tecnica». Tale onere sarebbe piu' pregnante nei casi in cui l'oggetto o il parametro del giudizio di legittimita' costituzionale presentino - come nel caso dei parametri degli artt. 3 e 97 Cost. -, «per la loro "complessita'" materiale o per la loro stessa "identita'" normativa, un'ampiezza tale da non consentire, di per se', l'esatta enucleazione del "verso" e/o del "profilo" della doglianza». Nella specie, nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione». In tale modo, il Consiglio...

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