n. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 agosto 2014 -

IL CONSIGLIO DI STATO in Sede Giurisdizionale (Sezione Sest

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9398 del 2013, proposto da: Megasolare Societa' Agricola S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Orazio Abbamonte, Cristiano Chiofalo, Carlo Gurioli, con domicilio eletto presso lo studio legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

    Contro: Gse - Gestore Servizi Energetici in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Marzano e Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso lo studio legale Associato Legance in Roma, via XX Settembre n. 5;

    Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in persona dei rispettivi ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III TER n. 8250/2013, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Salvatore per delega dell'avvocato Sanino, Chiofalo, Pacciani e l'avvocato dello Stato Grasso. La societa' Megasolare Agricola chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento in data 20 settembre 2012 del Gestore dei servizi energetici (Gse, o Gestore), di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 maggio 2011, il provvedimento del 22 ottobre 2012, con cui il Gse ha dichiarato la decadenza per un periodo di dieci anni della societa' ricorrente e del suo legale rappresentante dagli incentivi previsti per le energie rinnovabili, e il suddetto decreto ministeriale nella parte in cui attribuisce al Gestore la competenza a verificare la fine dei lavori sotto il profilo strutturale. I) La societa' ricorrente, attiva nel settore della produzione di energia elettrica fotovoltaica, il 24 maggio 2011 ha presentato, con esito positivo, al Gse la richiesta di iscrizione al registro informatico previsto dall'art. 8 del citato decreto ministeriale al fine dell'ammissione agli incentivi previsti dal medesimo decreto, in relazione ad un impianto da realizzarsi nel territorio del Comune di Olevano Romano con la tipologia del montaggio su serre, sulla cui copertura i pannelli fotovoltaici erano previsti in sostituzione di una delle due falde. In data 28 aprile 2012 la ricorrente ha dato comunicazione al Gse della conclusione dei lavori: l'art. 6, comma 3, lettera b), del decreto citato prevede infatti che per gli anni 2011 e 2012 i soggetti iscritti nel registro hanno diritto all'ammissione al regime tariffario incentivante se la certificazione di fine lavori per degli impianti superiori a 1 MW, come quello di cui trattasi, fosse pervenuta al Gse entro il 29 aprile 2012. In data 9 maggio 2012, all'esito del controllo effettuato dal Gse, emergeva peraltro che "le strutture adibite a serra risultano prive delle chiusure fisse o stagionalmente rimuovibili sia lato superiore (copertura delle falde non interessate all'installazione dei moduli fotovoltaici) sia laterali";

    le strutture superiori e laterali risultavano installate in esito al sopralluogo del 17 luglio 2012. Nel corso dei lavori, con istanza del 22 marzo 2012 la ricorrente aveva chiesto alla Provincia di Roma l'autorizzazione per sostituire le pannellature laterali e di copertura originariamente previste in materiale rigido con teli in materiale plastico (PVC): la Provincia ha risposto che tale sostituzione non costituiva variante essenziale, e ha invitato la ricorrente a trasmettere la documentazione al Comune, prescrizione alla quale l'interessata ha ottemperato il 10 aprile 2012, ottenendo il nulla osta comunale. In data 20 settembre 2012 il Gse, sulla scorta delle risultanze del sopralluogo del 9 maggio precedente e di quelle del successivo 17 luglio, ha dichiarato la decadenza della societa' ricorrente per il mancato completamento dei lavori alla data rilevante, mentre con il provvedimento del 22 ottobre ha disposto la sanzione interdittiva decennale in conseguenza della non veridicita' della dichiarazione di fine lavori. II) Entrambi tali provvedimenti sono stati impugnati davanti al Tribunale amministrativo del Lazio che, con la sentenza in esame, ha respinto il ricorso. In particolare, il Tar ha rilevato che il progetto originario, inviato al Gestore a supporto della domanda di ammissione ai benefici, aveva previsto la realizzazione delle pannellature laterali e di copertura in policarbonato, mentre il nulla osta rilasciato dal Comune di Olevano il 19 aprile 2012 per la sostituzione del policarbonato con chiusure in plastica in PVC...

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