n. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2014 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA - SEZIONE 6 Riunita con l'intervento dei signori: Scafi Paolo - Presidente e relatore;

Minniti Giuseppe - Giudice;

Vicuna Vezio - Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 411/13 depositato il 9 settembre 2013, avverso silenz-rifiuto IRPEF - add. reg. 2012, avverso silenz-rifiuto IRPEF - red. fond. 2012, contro: Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Novara, proposto dal ricorrente: Fabris Valentino, via Castelconturbia n. 10 - 28010 Agrate Conturbia (Novara), difeso da: Camanna Gianluca, via Monte Rosa n. 6 - 28100 Novara. Visto il ricorso ed i relativi allegati, nonche' tutta la documentazione in atti. Sentita in udienza pubblica, celebrata ex art. 31 dicembre 1992, n. 546, la relazione del dott. Paolo Scafi. Sentiti altresi' il ricorrente ed il suo difensore, don. Gianluca Camanna, nonche' il dott. Francesco Coviello, per l'ufficio resistente. Riservata la decisione per l'udienza odierna. Ritenuto e considerato quanto segue. Esposizione del fatto Con istanza presentata in data 20 maggio 2013 all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Novara, il sig. Valentino Fabris aveva richiesto il rimborso di somme versate e asseritamente non dovute per l'anno di imposta 2012, per complessivi euro 50.610,00 a titolo di IRPEF ed euro 3.470,00 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF, tutte riferite al reddito riveniente dalla locazione di immobili di sua proprieta' siti nella citta' di Verona. Con successivo ricorso consegnato il 6 settembre 2013 direttamente all'ufficio resistente e ritualmente depositato presso la segreteria di questa commissione il medesimo contribuente impugnava il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla menzionata istanza di rimborso. A sostegno della propria istanza il ricorrente rappresentava che gli immobili di sua proprieta' erano considerati di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 9 giugno 1939, n. 1089 (oggi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e richiamava le disposizioni di favore di cui all'art. 11, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le quali il reddito degli immobili vincolati doveva essere determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' collocato il fabbricato. Nel ricorso veniva quindi posta in dubbio la legittimita' della legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 6, nella parte in cui - con il comma 5-quater dell'art. 4 - abrogava il menzionato comma 2 della legge n. 413 del 1991...

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