n. 240 ORDINANZA 22 ottobre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), promossi dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, con ordinanze del 27 e del 30 settembre, del 3 e del 18 ottobre, del 7, del 15 (due ordinanze) e del 28 (tre ordinanze) novembre, del 10 giugno, del 31 ottobre, del 28 novembre, del 20 e del 30 dicembre, del 25 novembre (tre ordinanze) 2013, rispettivamente iscritte ai nn. da 44 a 61 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17, 18 e 19, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di L.P., nonche' l'atto di intervento di Cittadinanzattiva e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella. Ritenuto che, con ordinanza del 27 settembre 2013 (r.o. n. 44 del 2014), la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti: «CEDU» o «Convenzione»), questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), articolo aggiunto dall'art. 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

che ad avviso del giudice a quo, tale impugnata disposizione - secondo cui: «La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1 [che prevede, a sua volta, che: «Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo»], non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice» - viola il parametro invocato «nella parte in cui limita la misura dell'indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato" senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l'impossibilita' di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 5 agosto 2013, con il quale O.L. aveva chiesto l'indennizzo del danno subito per effetto dell'irragionevole durata di un processo;

  1. che il ricorrente nel giudizio a quo era risultato interamente soccombente in detto processo presupposto, definito con una decisione, emessa il 27 novembre-11 dicembre 2012, divenuta irrevocabile;

  2. che la domanda di riparazione era stata proposta nel rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 4, comma 1, della legge n. 89 del 2001;

  3. che il processo presupposto, articolatosi in due gradi di giudizio, aveva avuto una durata effettiva di diciannove anni, undici mesi e venti giorni, eccedente, percio', di quattordici anni, undici mesi e venti giorni il termine ragionevole stabilito dagli artt. 2-bis e 2-ter (recte: dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 2) della legge n. 89 del 2001;

    che il medesimo giudice rimettente espone poi le seguenti considerazioni in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione sollevata;

    che egli premette anzitutto che la soccombenza nel giudizio presupposto e' espressamente prevista come causa di rigetto della domanda di equa riparazione solo nel caso in cui ricorrano le ulteriori condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 2-quinquies dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 o quando la parte soccombente nel giudizio presupposto abbia «posto in essere un abuso di poteri processuali che abbia determinato un'ingiustificata dilatazione dei termini del procedimento», sicche' persiste la «legittimazione in capo [a detta] parte [...] a far valutare l'eventuale sussistenza d'una lesione del suo diritto a conseguire in un tempo ragionevole una pronuncia risolutiva della questione controversa»;

    che il comma 3 dell'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, che ha introdotto un tetto massimo o valore soglia della misura dell'indennizzo, «in quanto non coordinato con [detto] superiore principio», farebbe insorgere i seguenti due problemi interpretativi che, in quanto reciprocamente interdipendenti, necessitano di soluzioni tra loro coerenti: a) il significato da attribuire alla locuzione "valore del diritto accertato dal giudice";

  4. «se l'introduzione d'un tetto massimo all'indennizzo liquidabile [...] valga per tutti i possibili epiloghi del giudizio presupposto e per tutte le parti di esso (qualora, ovviamente, promuovano un ricorso ex lege Pinto)»;

    che, quanto al primo dei problemi segnalati, il giudice a quo osserva che: a) il parametro del "valore del diritto accertato", ancorche' suppletivo, prevale rispetto a quello del valore della causa, qualora in concreto sia inferiore a quest'ultimo;

  5. al fine di individuare il parametro primario del valore della causa, il solo riferimento e' quello alla disciplina della determinazione del valore della controversia dettata dagli articoli da 7 a 17 cod. proc. civ.;

  6. mentre per la cause di valore determinato o determinabile il limite dell'indennizzo costituito dal valore della causa sarebbe agevolmente individuabile, per le cause di valore indeterminabile «e' dubbio se debba applicarsi il criterio per cui la causa avra' valore entro il tetto massimo di competenza del giudice adito (soluzione che potrebbe operare peraltro soltanto per le cause di competenza del giudice di pace) o quello aliunde determinato ai sensi degli artt. 10 e ss., ovvero se la predetta disposizione non trovi applicazione e quindi l'indennizzo liquidabile ex lege n. 89 del 2001 non debba, in tali ipotesi, incontrare alcun tetto massimo»;

  7. l'epilogo del procedimento presupposto, in particolare la soccombenza di chi successivamente proponga domanda di equa riparazione, rileva come elemento per stabilire il limite massimo della misura in concreto dell'indennizzo;

  8. «in subiecta materia notoriamente e' ammesso che sussiste un pregiudizio in re ipsa, suscettibile dunque di quantificazione equitativa», con la conseguenza che non potrebbe affermarsi ne' che e' onere del ricorrente dedurre e provare se sussista e quale sia, nella specie, il valore "soglia" di cui al comma 3 dell'art. 2-bis, ne' che, in difetto di allegazione o deduzione di elementi idonei a consentire l'individuazione dello stesso, cio' comporterebbe l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso (trovando applicazione, in virtu' del rinvio ad essi operato dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001, i primi due commi dell'art. 640 cod. proc. civ.);

  9. mentre, ai fini della competenza, la legge fa riferimento, per la determinazione del valore della causa, al petitum (o ai petita), la legge n. 89 del 2001 fa riferimento al valore ritenuto nella decisione, ragione per cui «va chiarito quale sia l'effettivo contenuto prescrittivo della disposizione»;

    che, quanto al secondo dei problemi segnalati, secondo la Corte rimettente andrebbe verificato se la disposizione censurata integri un'ulteriore causa di eventuale esclusione dell'indennizzo, ancorche' non indicata come tale, «nel senso che nulla possa essere riconosciuto all'istante nel caso in cui il diritto dallo stesso asseritamente vantato sia fatto valere in giudizio ma sia stato affermato insussistente (in tutto o in parte), ovvero se qualora il ricorrente sia stato soccombente (in tutto o in parte) nel giudizio presupposto e detto giudizio abbia avuto durata irragionevole, la negazione del diritto preteso non valga anche ad escludere il diritto ad equo indennizzo»;

    che, a fronte di tale problema, sussisterebbero, secondo il rimettente, «almeno» le tre seguenti opzioni praticabili: a) quella ora indicata per prima che, pur se apparentemente in contrasto con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: «Corte EDU») secondo cui anche la parte interamente soccombente ha diritto all'equa soddisfazione nel caso di durata irragionevole del processo, sarebbe praticabile in quanto: a.1) quella «probabilmente [...] piu' coerente con l'esigenza calmieratrice» alla quale avrebbe inteso rispondere l'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012;

    a.2) «in sintonia [...] con alcuni spunti offerti dalla relazione introduttiva del testo del disegno di legge poi [...] approvato dal Parlamento» (in particolare, con il rilievo da essa attribuito alla «necessita' d'arginare la presunzione di dannosita' della prolungata durata di un processo in modo che non divenga assoluta, ma rimanga iuris tantum»;

    a.3) coerente con la ratio sottostante alle disposizioni dell'art. 2, comma 2-quinquies, della lettera a) del comma 2 dell'art. 2-bis e dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001;

  10. quella secondo cui l'indennizzo e' riconosciuto anche al...

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