n. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 2016 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Basilicata, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della legge statutaria "Statuto della Regione Basilicata", approvata dal Consiglio regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, in prima lettura con deliberazione n. 371 in data 15 dicembre 2015, e confermata in seconda lettura con deliberazione n. 422 del 22 febbraio 2016, indi pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell'11 marzo 2016;

come da delibera del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 2016 per contrasto con gli artt. 117, comma 3, 117 comma 2, lett. e) e 126 della Costituzione. Fatto In data 11.03.2016, sul n.10 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e' stata pubblicato il nuovo Statuto della Regione Basilicata, approvato dal Consiglio regionale della Regione Basilicata in prima lettura con deliberazione n. 371 in data 15 dicembre 2015, e confermato in seconda lettura con deliberazione n. 422 del 22 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. In detto ampio contesto, per quanto qui specificamente interessa, vengono tra l'altro posti: la disciplina della Consulta di garanzia statutaria (art. 21, nel Capo III del Titolo II - Gli Organi di Garanzia);

il bilancio e gli altri documenti contabili (art.72, nel titolo VI - La Finanza Regionale);

la Proroga degli organi nelle varie ipotesi di scioglimento (art. 91, nel Titolo IX - Disposizioni Finali e Transitorie). Le prescrizioni contenute nelle dette tre norme del nuovo Statuto, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato;

le stesse devono pertanto essere impugnate in parte qua, come con il presente atto effettivamente si impugnano, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1.1. La prima norma che appare invasiva delle competenze statali e', come detto, l'art. 21, con il quale viene costituita, nell'ambito degli Organi di Garanzia, la Consulta di Garanzia Statutaria, cui vengono conferite rilevanti attribuzioni (art. 22, art. 91, sul quale v. anche infra). Essa e' "organo indipendente della Regione, composto da tre esperti, di cui un magistrato in quiescenza delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, un avvocato abilitato al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori, un ex consigliere regionale, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale..." (comma 1). "La carica di componente della Consulta di garanzia statutaria e' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonche' con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Consulta" (comma 2). E' demandato ad una legge regionale, "da approvarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto", la definizione delle modalita' di designazioni dei componenti della Consulta, "nonche' le disposizioni per il funzionamento e l'autonomia" della stessa (comma 3). 1.2. Se non puo' dubitarsi che si sia in presenza, formalmente, di norma avente natura organizzativa, pare altrettanto certo che la stessa - come si andra' qui di seguito a chiarire - incide anche, e non secondariamente, nella materia del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma 3, Cost.), rimessa alla competenza concorrente dello Stato e della Regione, materia per la quale e' rimessa alla potesta' legislativa statale la potesta' di determinazione dei principi fondamentali. E cio' in quanto deve naturalmente e ragionevolmente presumersi - almeno fmo all'approvazione della legge regionale di cui al comma 3 della disposizione in discorso - che per i componenti della Consulta, a fronte di ampie responsabilita' ed attribuzioni non certamente di mera rappresentanza, ma profondamente incidenti nell'amministrazione della cosa pubblica e pertanto destinate ad assorbire in misura consistente l'opera dei componenti stessi, sara' contemplato un adeguato compenso. 1.3. Invero, nella parte in cui, determinando la composizione della Consulta, viene prevista la possibilita' che di essa faccia parte personale gia' collocato in quiescenza, la disposizione si pone in aperto contrasto con l'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95 (come ora vigente dopo esser stato a piu' riprese modificato), che testualmente dispone che "e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata". 1.4. La norma ora richiamata trova piena applicazione nel caso di specie, rientrando le Regioni tra i soggetti contemplati dal D. Lgs. n. 165/2001, e indubbiamente pone, quale norma interposta, proprio quei principi fondamentali di rilevanza generale, cui tutte le Regioni devono uniformarsi a tutela della finanza pubblica. E' d'altro canto ben noto l'orientamento di codesto Ecc.mo Consesso sul punto: "nell'ambito di una competenza concorrente quale e' il coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente questa Corte ha stimato recessiva la dimensione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia" (cosi', da ultimo, Corte Cost., 16.07.2013, n. 219, in sintonia con numerosi precedenti: cfr., tra le tante, Corte Cost., n. 169/2007 e n. 417/2005). L'art. 21 del nuovo Statuto della Regione Basilicata e' pertanto illegittimo in parte qua per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.117, comma 3, Cost.), posti dall'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95 quale norma interposta. 2.1. Illegittimo e' anche l'art. 72 della legge statutaria oggi impugnata. Con detta disposizione, come gia' si accennava in precedenza, e' stata regolamentata la materia del bilancio regionale e della relativa documentazione contabile, testualmente disponendo che "1. Il bilancio annuale e quello pluriennale...

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