n. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE PENALE Ordinanza (art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87) Il tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Guia Carlomagno, letti gli atti del procedimento penale n. 1605/12 R.G.n.r. n. 149/16 R.G.Dib., instaurato a carico di T. A., nato a Roma il ......, in ordine al reato di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, osserva quanto segue. Premesso in fatto 1. Con decreto emesso dal pubblico ministero il 17 giugno 2015, T. A. e' stato citato a giudizio innanzi al Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica per rispondere del delitto di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, per essersi sottratto, dal mese di settembre dell'anno 2009 al 28 febbraio 2017, all'obbligo economico (di versamento della somma di €

250,00 mensili, oltre all'importo, una tantum, di €

6.000,00 a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute dalla nascita) imposto a suo carico dal Tribunale per i minorenni di Roma per la contribuzione al mantenimento della figlia minore, V. G., nata da una relazione extraconiugale con la denunciante V. C. (imputazione cosi' da ultimo modificata all'udienza del 4 luglio 2018). Esaurita l'istruttoria dibattimentale, il procedimento e' stato rinviato per la discussione. Nelle more del giudizio, e' intervenuto - in attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018, che ha abrogato l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, cosi' come l'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, da quella disposizione richiamato, e ha contestualmente introdotto nel codice penale l'art. 570-bis codice penale, rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», espressamente applicabile solo al «coniuge» che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio oppure violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Considerato in diritto 1. Con l'introduzione della norma di cui all'art. 570-bis codice penale e la contestuale abrogazione dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, il decreto legislativo l° marzo 2018, n. 21, ha determinato una contrazione dell'area del penalmente rilevante nell'ambito delle violazioni degli obblighi di assistenza familiare, comportando una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte omissive realizzate in pregiudizio dei figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio, cosi' eccedendo i limiti posti dalla legge di delega, che aveva assegnato all'esecutivo il compito, meramente riorganizzativo e non innovativo, di attuare il principio della riserva di codice nella materia penale «attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale» (art. 1, comma 85, lettera q) della legge 23 giugno 2017, n. 103). Tanto induce il tribunale a sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui non prevede che le pene indicate dall'art. 570-bis codice penale, mediante rinvio all'art. 570 codice penale, si applichino anche al genitore, non coniugato, che violi gli obblighi di natura economica disposti nell'ambito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 76 della Costituzione, in quanto adottato in assenza di una delega parlamentare che autorizzasse il Governo ad operare scelte di politica criminale, innovando l'ordinamento penale con la sottrazione alla sanzione penale di una condotta che in precedenza vi era soggetta. 2. L'art. 570-bis codice penale riproduce, benche' non in modo letterale, le previgenti disposizioni contenute all'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, norme che, conseguentemente, sono state espressamente abrogate dall'art. 7, comma 1, lettere b) e o) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21. Il raffronto tra l'attuale art. 570-bis codice penale e le disposizioni caducate palesa, tuttavia, come il legislatore delegato non si sia limitato a traslare le norme incriminatrici in un diverso contesto ordinamentale ma abbia operato una selezione tra le condotte in precedenza soggette a sanzione penale. La fattispecie di nuovo conio, infatti, si pone in termici di parziale discontinuita' rispetto alla previgente normativa extracodicistica in tema di violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli, nella parte in cui non contempla tra le condotte penalmente rilevanti anche le inadempienze agli obblighi di natura economica imposti dal giudice civile nell'ipotesi di genitori non legati da rapporto di coniugio, condotte che, per contro, la prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimita' riteneva idonee ad integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54. Fulcro del previgente quadro normativa era l'art 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che puniva, rinviando quoad poenam all'art. 570 codice penale, la condotta del coniuge che, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all'obbligo di corresponsione dell'assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell'altro coniuge e/o dei figli. Con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha rimodulato la disciplina dell'affidamento dei figli minori in caso di separazione dei genitori, dettando disposizioni anche...

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