n. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 2016 -

TRIBUNALE DELLA SPEZIA Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Gabriele Romano, ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento n. 347/2016 R.G.L., promosso da: Salvatore Pellegrino, Roberto Seligardi, Vincenzo Valente, Franco Micheletto e Franca Beraldi (avv. Claudio Cipollini);

Contro: INPS (avv. Cinzia Lolli). Con ricorso depositato in data 24 marzo 2016 Salvatore Pellegrino, Roberto Seligardi, Vincenzo Valente, Franco Micheletto e Franca Beraldi convenivano in giudizio davanti al Tribunale della Spezia l'INPS, per sentire dichiarare il loro diritto, con corrispondente condanna dell'Istituto convenuto, al pagamento delle somme richieste a titolo di arretrati per rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012/2013, oltre le differenze successivamente maturate, previa rimessione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale del comma 25, dell'art. 24, decreto-legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), come modificato dal decreto-legge n. 65/2015 (convertito in legge n. 109/2015). L'INPS, ritualmente intimato, si costituiva in giudizio resistendo alle domande avversarie. Prima di affrontare la dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' opportuno premettere alcuni cenni in ordine all'evoluzione del quadro normativo di riferimento. La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903. La discrezionalita' di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo perequativo diretto all'adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli articoli 36 e 38 Cost., ha quindi trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall'art. 19, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), mediante l'agganciamento in misura percentuale degli aumenti delle pensioni all'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT. In considerazione di variabili esigenze di contenimento della spesa, si sono succedute nel tempo diverse sospensioni legislative del meccanismo rivalutativo, tra le quali quella introdotta con la disposizione censurata dai ricorrenti. Dopo le misure di contenimento adottate con gli articoli 16 legge n. 843/1978 e 2 decreto-legge n. 348/1992, i successivi interventi di cui all'art. 59, comma 13, legge n. 449/1997 e 1, comma 19, legge n. 247/2007 sono stati ritenuti legittimi dalla Corte costituzionale, rispettivamente con ordinanza n. 256/2001 e con sentenza n. 316/2010. Un ulteriore blocco della perequazione e' stato introdotto con l'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011 che aveva previsto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici disciplinata dall'art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, per gli anni 2012 e 2013, fosse riconosciuta, nella misura del 100%, per i soli trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalita', per violazione degli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Costituzione, del predetto art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011 cit., nella parte in cui prevede che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, nella misura del 100 per cento esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. A seguito di tale sentenza, veniva emanato il decreto-legge n. 65/2015, convertito in legge n. 109/2015, che ha modificato il comma 25 dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201/2011 nei seguenti termini: «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato...

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