n. 238 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2015 -

Il Collegio arbitrale costituitosi in Palermo con verbale del 16.12.2013, composto dai Sigg.: Prof. Arch. Raffaello Frasca, Presidente;

Avv. Vito Augusto Candia;

Prof. Avv. Gaetano Armao, nella sede dello stesso Collegio in Palermo, via G. Bonanno n. 67, ha pronunciato la seguente Ordinanza ex art. 819-bis C.P.C., nella controversia tra i Sigg.: Arch. Antonio Runfola, Ing. Antonino Di Bella, Ing. Luigi Castiglia, Ing. Francesco Paolo Vizzini, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi e dall'Avv. Luigi Raimondi, contro l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina - Benfratelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Danile, avente per oggetto il pagamento dei compensi per l'attivita' di progettazione, direzione, misura e contabilita' dei lavori di ristrutturazione del padiglione di Chirurgia Generale dell'A.R.N.A.S. di cui al disciplinare di incarico del 13.6.2000. Fatto Nel corso degli anni 1985 - 1987, con singole deliberazioni e relativi disciplinari, la USL 58 incaricava l'ing. Paolo Li Castri, l'ing. Luigi Castiglia, l'arch. Antonio Runfola e l'ing. Paolo Vizzini, della progettazione di vari interventi finalizzati alla ristrutturazione del padiglione di Chirurgia Generale dell'Ospedale Civico di Palermo. Successivamente, l'A.R.N.A.S, succeduta de jure alla U.S.L. 58, nell'ambito dell'approvazione del programma di edilizia ospedaliera ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 30 del 7.8.1997, con delibera n. 5865 del 22.12.1997, stabiliva di procedere ad un unico intervento di ristrutturazione del padiglione di Chirurgia Generale. Pertanto, con delibera n. 1463 del 20.5.1998, l'Azienda conferiva incarico per la progettazione e direzione lavori di ristrutturazione del padiglione di Chirurgia Generale al gruppo di professionisti composto dall'arch. Antonio Runfola, dall'ing. Luigi Castiglia, dall'ing. Francesco Paolo Vizzini, dall'ing. Francesco Paolo Li Castri, e dall'ing. Benedetto Bagarello (poi deceduto), con contestuale approvazione del disciplinare d'incarico. Il 13.6.2000, l'A.R.N.A.S. e il suddetto gruppo di professionisti sottoscrivevano il disciplinare d'incarico, avente per oggetto la variante ai singoli progetti esecutivi che, tenendo conto delle modifiche distributive intervenute, delle nuove e mutate esigenze dell'amministrazione, nonche' delle sopravvenute disposizioni normative, integri, adegui, aggiorni e rielabori i progetti gia' redatti singolarmente dai suddetti professionisti. Con delibera n. 276 del 26.2.2003, l'A.R.N.A.S. accoglieva le dimissioni dell'Ing. Francesco Paolo Li Castri e, contestualmente, lo sostituiva con l'ing. Antonino Di Bella. Eseguita la progettazione generale esecutiva, i professionisti redigevano un progetto di 1° Stralcio funzionale, che veniva approvato e realizzato. Nel dicembre 2005, i progettisti trasmettevano all'A.R.N.A.S. gli elaborati relativi al 2° Stralcio Funzionale, intervento gia' ammesso a finanziamento ed approvato dall'Azienda committente con deliberazione n. 2479 del 27.12.2005. Durante l'esecuzione dei lavori relativi al 2° stralcio, venivano redatte perizie di variante e suppletive, secondo le indicazioni della committente. Effettuato il collaudo dei lavori, con delibera del 30.11.2011, n. 1708, l'A.R.N.A.S. stabiliva di procedere con decorrenza immediata alla revoca dell'incarico di direzione lavori delle opere in oggetto, conferendolo ad una unita' interna dell'ufficio tecnico. In data 12.1.2012, gli attori trasmettevano all'A.R.N.A.S. le parcelle, munite di visto di congruita', relative alla direzione lavori, misura e contabilita' (6° SAL) del 2° stralcio, nonche' alla redazione della perizia di variante e suppletiva. Con atto notificato in data 15.2.2013, i sigg.ri arch. Antonio Runfola, ing, Antonio di Bella, ing. Luigi Castiglia, ing. Francesco Paolo Vizzini, difesi dal prof. avv. Salvatore Raimondi e dall'avv. Luigi Raimondi, attivavano la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del disciplinare di incarico stipulato 13.6.2000: "Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli Avvocati dello Stato o designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con la qualifica di avvocato, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente". Col medesimo atto, gli istanti designavano quale arbitro l'avv. Vito Augusto Candia e formulavano i seguenti quesiti: 1) Accerti il Collegio arbitrale l'inadempimento dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina - Benfratelli alle obbligazioni assunte nei confronti degli attori, giusta, da ultimo, il disciplinare di incarico registrato in data 13 giugno 2000 (sulla base della delibera del direttore generale 20 maggio 1998, n. 1463), avente ad oggetto "L'incarico della variante ai singoli progetti esecutivi che, tenendo conto delle modifiche distributive intervenute e delle nuove mutate esigenze dell'amministrazione, nonche' delle sopravvenute disposizioni normative e legislative, integri, adegui, aggiorni e rielabori i progetti di cui sopra, gia' redatti singolarmente dai suddetti professionisti, e relativo alla ristrutturazione, all'adeguamento alle norme di sicurezza e alla piu' recente prescrizione di legge e alla sistemazione esterna del padiglione di chirurgia generale dell'ex ospedale civico di Palermo e relativi impianti, nonche' della direzione, misura, contabilita', liquidazione e assistenza al collaudo". 2) Dica il Collegio Arbitrale che gli importi a ciascuno dovuti ammontano: €

152.618,16 per l'arch. Runfola, e 98.185,21 per l'ing. Vizzini, €

152.011,98 per ring. Di Bella, €

104.755,74 per l'ing. Castiglia, per un totale di €

507.571,09 (i citati importi sono comprensivi di IVA e CNPAIA e decurtati della ritenuta di acconto). 3) Dica il Collegio Arbitrale che spetta agli attori, su tutte le somme che ad essi verranno riconosciuti, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sino al momento del soddisfo. 4) Dica il collegio arbitrale, in via subordinata, che compete agli istanti, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per le prestazioni professionali svolte, l'indennizzo che sara' ritenuto di giustizia, anche in via equitativa. 5) Emetta il collegio arbitrale, in relazione alle pronunzie sui quesiti che precedono, le conseguenti statuizioni di condanna dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina - Benfratelli. 6) Condanni il collegio arbitrale l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina - Benfratelli al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento del Collegio arbitrale, compresi i diritti, gli onorari e gli accessori di legge di competenza degli arbitri, le spese di segreteria e le spese legali e tecniche di parte attrice. L'A.R.N.A.S., in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, dott. Carmelo Pullara, con atto notificato in data 23.5.2013, nominava arbitro di propria elezione il prof. avv. Gaetano Armao. Sull'accordo di entrambe le parti, comunicata agli arbitri, veniva designato terzo arbitro il prof. arch. Raffaello Frasca. Con delibera n. 1051 del 27.6.2013, l'ARNAS incaricava l'avv. Daniela Danile di rappresentarla ed assisterla nel procedimento arbitrale. In data 16.12.2013 si costituiva il Collegio Arbitrale. Il prof. arch. Raffaello Frasca assumeva cosi' le funzioni di Presidente e chiamava ad esercitare le funzioni di segretario l'avv. Marina Bonfiglio. Il Collegio Arbitrale stabiliva la propria sede in Palermo, via G. Bonanno n. 67 ed assegnava alle parti il termine fino al 18.2.2014 per la presentazione di memorie e documenti ed ulteriore termine fino al 20.3.2014 per repliche, riservandosi di adottare i provvedimenti all'esito del deposito delle difese delle parti. Con prima memoria depositata il 18.2.2014, gli istanti insistevano su tutti i quesiti avanzati con la domanda di arbitrato e aggiornavano gli importi a ciascuno dei professionisti dovuti: oggi con l'Iva al 22%, CNPAIA e decurtati della ritenuta di acconto ammontano: €

155.068,02 per l'arch. Runfola (inclusa tassa ordine), €

99.869,10 per l'ing. Vizzini, €

154.641,67 per l'ing. Di Bella, €

106.504,20 per l'ing. Castiglia, per un totale di €

516.082,99, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con memoria di risposta del 18.2.2014 si costituiva l'A.R.N.A.S., rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Danile, giusta procura a margine rilasciata dal Commissario Straordinario pro-tempore, Dott. Carmelo Pullara, avanzando i seguenti quesiti: In via preliminare: 1) disporsi la chiamata di terzo ai sensi dell'art. 816 quinques;

Sempre in via preliminare 2) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza a favore del giudice ordinario per i motivi di cui al punto I;

3) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per i motivi di cui al punto II;

Nel merito: 4) rigettare la domanda di pagamento avanzata dal gruppo dei professionisti e dei conseguenti accessori per i motivi di cui al punto III ed in subordine per i motivi di' cui al punto IV;

5) rigettare la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per i motivi di cui al punto V;

In via riconvenzionale sempre nel merito 6) accertare e dire e condannare i professionisti alla restituzione delle somme erogate per il 1° stralcio funzionale e d.l. come indicati al punto VI e per i motivi di cui al punto VI oltre interessi e rivalutazione monetaria;

In subordine nel merito: 7) accertare e dire, che la domanda di pagamento va ridotta...

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