n. 238 ORDINANZA 18 ottobre - 10 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 8 - 11 luglio 2014, depositato in cancelleria il 15 luglio 2014 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Calabria. Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l'8 luglio 2014, pervenuto in data 11 luglio 2014 e depositato il successivo 15 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, recante «Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione - Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)», in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata, introducendo il comma 4-ter all'art. 35 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), prevede che la sospensione dall'incarico del consigliere regionale nominato assessore comporti il temporaneo affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale previsione violerebbe l'art. 122, comma 1, Cost., poiche' inciderebbe sulla materia elettorale, rispetto alla quale non residuano margini di determinazione per l'autonomia statutaria regionale;

che viene, inoltre, denunciata la violazione dell'art. 67 Cost., per violazione del divieto di mandato imperativo, in quanto il meccanismo di...

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