n. 237 SENTENZA 11 ottobre - 10 novembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia e dalle Regioni Veneto, Lombardia e Liguria, con ricorsi notificati il 27 ottobre-2 novembre, il 28 ottobre, il 28 ottobre-2 novembre ed il 28 ottobre 2016, depositati in cancelleria il 31 ottobre, il 4 e il 7 novembre 2016 ed iscritti ai numeri da 68 a 74 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica dell'11 ottobre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e per le Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Friuli-Venezia Giulia, Fabio Cintioli per le Regioni Lombardia e Liguria, Ezio Zanon per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, con ricorso depositato il 31 ottobre 2016 e iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2016, tra gli altri, l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), che ha modificato l'art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione). L'art. 12, inserito nel Capo IV della legge (dedicato all'«Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilita' del debito pubblico»), disciplina il «Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico». L'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016 ha sostituito l'art. 12, comma 1, della legge n. 243 del 2012, nei seguenti termini: «[l]e regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge». L'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016 ha sostituito l'art. 12, comma 2, della legge n. 243 del 2012, nei seguenti termini: «[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge». In via preliminare, la ricorrente ricorda che sia la legge n. 164 del 2016 sia la legge n. 243 del 2012 sono state adottate in attuazione dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e dell'art. 5 di questa stessa legge costituzionale. La Provincia autonoma di Bolzano lamenta che la disposizione impugnata rinvii a una legge ordinaria la definizione delle modalita' del concorso degli enti territoriali alla sostenibilita' del debito pubblico complessivo e alla riduzione del debito attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Tale rinvio alla legge ordinaria contrasterebbe con l'art. 5, comma 2, lettera c) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che invece demanda a una legge rinforzata, approvata a maggioranza assoluta, la disciplina delle modalita' con le quali gli enti territoriali concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. Le nuove norme si limiterebbero a riprodurre quanto gia' previsto dalla legge costituzionale, «senza declinare le norme di principio alle quali la legge ordinaria dovrebbe dare attuazione». La ricorrente poi illustra la ridondanza di tale violazione della legge costituzionale sull'autonomia finanziaria delle province autonome. 1.1.- Con memoria depositata il 9 dicembre 2016, si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga respinto. In primo luogo, la difesa dello Stato osserva che la legge costituzionale n. 1 del 2012 non riserverebbe la disciplina di dettaglio alla legge rinforzata, ragion per cui quest'ultima potrebbe contenere la disciplina generale e rinviare alla legge ordinaria per la disciplina di dettaglio. Inoltre, la disposizione impugnata non avrebbe significativamente innovato l'art. 12 della legge n. 243 del 2012, in quanto anche la previgente formulazione «rinviava alla legge ordinaria e alla fonte regolamentare», nella parte in cui attribuiva ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio il compito di determinare «la misura del contributo [degli enti territoriali] al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Infine, l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce una carenza di interesse attuale al ricorso della Provincia, in quanto nulla escluderebbe che, nella pratica attuazione della disposizione censurata, la legge sia approvata con la maggioranza prescritta dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, con la conseguenza che la lamentata violazione potrebbe essere dedotta solo in un momento successivo. 2.- Con ricorso depositato il 4 novembre 2016, iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2016, anche la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra gli altri, l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 164 del 2016, che ha modificato l'art. 12 della legge n. 243 del 2012. In primo luogo, l'art. 4, comma 1, lettera a), violerebbe l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalita' del concorso degli enti territoriali alla sostenibilita' del debito pubblico complessivo, cioe' la disciplina di un oggetto che la citata norma costituzionale riserverebbe alla legge rinforzata, approvata a maggioranza assoluta, prevista dall'art. 81, sesto comma, Cost. L'illegittimita' non verrebbe meno per il fatto che la legge ordinaria si deve conformare ai «principi stabiliti dalla presente legge», cioe' dalla legge n. 243 del 2012, in quanto questa, dopo le modifiche operate dallo stesso art. 4 della legge n. 164 del 2016, non conterrebbe alcun principio sul concorso degli enti territoriali alla sostenibilita' del debito pubblico complessivo. La ricorrente illustra poi la ridondanza di tale violazione della legge costituzionale sull'autonomia finanziaria delle province autonome. In secondo luogo, l'art. 4, comma 1, lettera a), violerebbe gli artt. 79 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e il principio dell'accordo in materia finanziaria, in quanto affiderebbe a una legge statale ordinaria un oggetto «gia' specificamente regolamentato (e in modo esaustivo) dal citato art. 79» e dai commi da 406 a 413 (in particolare, dal comma 410) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», norme approvate sulla base di un'intesa raggiunta ai sensi dell'art. 104 dello Statuto e successive alla legge n. 243 del 2012. Secondo la ricorrente, qualora la legge rinforzata prevista dall'art. 81, sesto comma, Cost., avesse una qualche capacita' derogatoria rispetto alla disciplina statutaria sulla finanza regionale, essa «non potrebbe comunque trasferire tale capacita' ad una comune legge ordinaria, tanto piu' quando le norme statutarie gia' danno attuazione ai principi dettati dalla legge cost. n. 1 del 2012». L'art. 4, comma 1, lettera a) violerebbe dunque entrambi i sistemi di garanzia, sia della fonte rinforzata, sia della fonte negoziata. Anche l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016, che rinvia a una legge ordinaria la definizione delle modalita' con le quali gli enti territoriali concorrono alla riduzione del debito pubblico complessivo attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e' censurato, sia per violazione della riserva di legge rinforzata posta dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, sia per violazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e del principio dell'accordo in materia finanziaria. Esso imporrebbe infatti alle Province autonome di «contribuire alla riduzione del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni con modalita' diverse - e comunque non consensuali - da quelle previste in modo specifico ed esaustivo dell'art. 79 dello statuto, novellato nel 2014». Quanto alla prima censura, la ricorrente osserva che, precedentemente alla legge n. 164 del 2016, l'art. 12, commi 2 e 3, della legge n. 243 del 2012 regolava compiutamente le modalita' del concorso in questione, mentre ora l'art. 12, comma 2, opererebbe un «mero rinvio in bianco alla legge ordinaria». Inoltre, la ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2014, aveva dichiarato l'illegittimita' dell'art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevedeva che il contributo di cui al comma 2 fosse ripartito tra gli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la...

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