n. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 2016 -

TRIBUNALE DI NAPOLI lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Nella causa iscritta al n. 15682/2015 R.G., promossa ex articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile da De Martino Attilio, Ciunfrini Luigi, Cuomo Ciro, Giusti Giacinto, Lanaro Antonio, Licenziato Armando, Mele Luciano, Pennino Luigi, Piccolo Renato, Rollino Paolo, Schiano Porfirio, Scotto di Luzio Giuseppe, Supino Emilio Pompeo, Torre Giancarlo, Vingelli Gaetano, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio de Falco;

ricorrenti contro INPS - Istituto nazionale di previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'istituto in Napoli;

resistente sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale;

Premesso in fatto che Con ricorso depositato il 13 luglio 2015, i ricorrenti hanno sollecitato la rimessione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 65 del 2015 per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, nonche' con il combinato disposto degli articoli 3, 36 e 38, della Costituzione, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimita' del reiterato blocco della perequazione automatica della loro pensione ovvero sulla ridotta perequazione della stessa per alcuni che assumevano essere stato operato al di la' di ogni canone di ragionevolezza e proporzionalita' e per poter ottenere cosi' la condanna dell'INPS a provvedere alla perequazione del loro trattamento pensionistico ex legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 69, per gli anni 2012 e 2013 oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati sino all'effettivo soddisfo;

Che i ricorrenti hanno dedotto di essere tutti pensionati INPS con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2012;

Che dal 1° gennaio 2012, a motivo della disposizione di legge di cui in questa sede denunciavano la incostituzionalita', il loro trattamento pensionistico non era stato rivalutato;

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto ha domandato, in via preliminare, la declaratoria inammissibilita' del ricorso affermando di essersi limitato ad applicare la normativa vigente che i ricorrenti reputavano essere incostituzionale, ma in relazione alla quale non potevano chiedere la rimessione alla Corte costituzionale in quanto la stessa poteva pronunciarsi solo in via incidentale, e, nel merito, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti stante l'inequivoco dettato legislativo;

Osserva Che e' del tutto infondata l'eccezione preliminare sollevata dall'INPS circa l'inammissibilita' del ricorso sul presupposto che il pensionato non avrebbe la possibilita' di sollecitare la rimessione alla Corte costituzionale delle norme, se correttamente applicate dall'Istituto: al contrario proprio dalla circostanza che l'INPS ha applicato correttamente la vigente disciplina che, ad avviso delle parti ricorrenti sarebbe viziata di incostituzionalita', discende la necessita'/opportunita' di sottoporre la questione al giudice delle leggi una volta che il giudice di merito ne riconosca la non manifesta infondatezza e la rilevanza per la decisione che e chiamato a dare;

Che va subito affermato che la questione sollevata nel presente giudizio e certamente rilevante in quanto i ricorrenti invocano la perequazione della loro pensione con la conseguente riliquidazione ed il pagamento di una differenza sul trattamento pensionistico pregresso che non gli puo' essere concessa ne dall'INPS ne da questo Giudice proprio in applicazione della normativa di cui si contesta la costituzionalita'. Tant'e' vero che una delle due disposizioni di cui il ricorrente ha dubitato essere conformi a Costituzione e' stata oggetto di pronuncia di incostituzionalita' con la sentenza n. 70 del 2015 del 1° marzo 2015 (pubblicata in data 30 aprile 2015 in Gazzetta Ufficiale) in fattispecie del tutto analoga;

Che la citata pronuncia, che, teoricamente, avrebbe consentito di ottenere la perequazione per il biennio 2012-2013, e' stata seguita dall'emanazione del decreto-legge 21 maggio 2015...

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