n. 236 SENTENZA 21 settembre - 10 novembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Varese nel procedimento penale a carico di P.S. ed altro con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 30 settembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2016 (r.o. n. 13 del 2016), il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevederebbe un trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato, anche in riferimento alle altre fattispecie delittuose contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale. 1.1. - Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente evidenzia che esse sono sollevate nell'ambito di un giudizio penale nel quale si procede a carico di due imputati, accusati del delitto di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen., perche', in concorso tra loro, nella formazione dell'atto di nascita di una neonata, ne alteravano lo stato civile, attestando falsamente che ella era nata dall'unione naturale dei dichiaranti. In caso di condanna, sottolinea il giudice a quo, agli imputati non potrebbe che essere irrogata una sanzione da determinarsi all'interno della cornice edittale la cui legittimita' costituzionale e' contestata. 1.2. - In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il rimettente che la disposizione censurata incrimina la condotta di chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita', e sanziona tale condotta con la pena della reclusione da cinque a quindici anni. Considera, quindi, che l'indicata cornice edittale si presenterebbe, da un lato, eccessiva, per quanto riguarda, in modo particolare, il minimo edittale, e sarebbe, dall'altro lato, sproporzionata, sol che si raffronti la condotta incriminata dalla disposizione censurata con altre norme del medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale, che sanzionerebbero in modo meno severo comportamenti illeciti della medesima indole, oltre che, a suo dire, ben piu' gravi sotto il profilo della manifestazione della capacita' a delinquere, e tali da destare un maggiore allarme sociale. In particolare, il tribunale rimettente rileva che l'entita' della pena edittale minima non consentirebbe di adeguare la sanzione alle circostanze specifiche del fatto concreto e, in modo particolare, agli effettivi profili di allarme sociale conseguenti alla condotta posta in essere dagli imputati. Secondo il giudice a quo, il bene giuridico della fattispecie penale in questione andrebbe individuato nell'esigenza di assicurare la certezza e la fedelta' al vero dello stato civile del neonato, attribuitogli al momento della nascita, attraverso la corretta formazione del documento finalizzato a certificarlo: la certezza all'attribuzione veritiera e fedele della propria maternita' e della propria paternita' naturale costituirebbe diritto fondamentale di ogni individuo, «tanto sotto un profilo di carattere morale (inteso quale diritto a conoscere le proprie radici e la propria discendenza) quanto sotto un profilo di natura materiale (per quanto riguarda gli aspetti di natura successoria, conseguenti al rapporto di filiazione, anche al di fuori del vincolo matrimoniale)». Il giudice rimettente osserva, quindi, che, all'epoca della promulgazione del codice penale, l'atto di nascita, contenente le dichiarazioni presentate all'ufficiale di stato civile al fine di attribuire la maternita' e la paternita' naturali al neonato, costituiva il principale - se non l'unico - strumento per attestare e dimostrare lo stato civile dello stesso. Era, pertanto, necessario tutelare «il diritto del neonato alla corretta e veridica attribuzione della propria discendenza» attraverso la previsione di una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse, tra le altre finalita', svolgere un'adeguata funzione deterrente, per scoraggiare (in un'ottica general-preventiva) ogni tentativo di formazione di un atto di nascita non corrispondente al vero, mediante false attestazioni, false certificazioni o altre falsita'. Stante la mancanza di strumenti alternativi che consentissero di ricostruire con certezza gli effettivi rapporti di maternita' e paternita' naturali del neonato, la formazione di un atto di nascita infedele avrebbe reso estremamente ardua, se non addirittura impossibile, la corretta attribuzione all'interessato del suo stato civile. In tale prospettiva, ad avviso del rimettente, si giustificava il maggiore disvalore assegnato alla condotta criminosa contemplata dal secondo comma dell'art. 567 cod. pen. rispetto a quello della condotta tipizzata dal primo comma del medesimo articolo, che presuppone l'alterazione di stato civile, non gia' mediante la formazione di un atto falso, bensi' attraverso la sottrazione del neonato e la sua sostituzione con un altro, entrambi comunque gia' riconosciuti e, quindi, muniti di atti di nascita veritieri. Il giudice a quo osserva come il descritto assetto normativo, certamente funzionale alle esigenze di tutela dello stato civile del neonato al momento della promulgazione del codice penale, non potrebbe piu' essere considerato adeguato alla situazione attuale. Infatti, i progressi scientifici, medici e tecnologici, realizzatisi con un'accelerazione sempre maggiore soprattutto negli ultimi anni, consentono di accertare l'effettiva paternita' e maternita' di un individuo - con una certezza pressoche' assoluta - attraverso indagini svolte sul relativo DNA (le cosiddette "prove tecniche"), con procedure poco invasive, prive di pericolosita', nonche' particolarmente rapide ed economiche. Nella medesima prospettiva, il tribunale rimettente colloca la riforma del diritto di famiglia, realizzata con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che ha profondamente innovato, tra le altre, anche la disciplina civilistica in materia di filiazione legittima e naturale, da un lato parificando in toto lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, e ridimensionando notevolmente, dall'altro, l'importanza dell'atto di nascita ai fini della prova della filiazione, legittima o naturale, con conseguente maggior incidenza delle cosiddette "prove tecniche", ossia degli accertamenti sul corredo genetico degli interessati. Da tali modifiche normative, il giudice rimettente deduce il «ridimensionamento» della funzione dell'atto di nascita ai fini dell'accertamento della discendenza naturale del neonato. Da cio' conseguirebbe, a suo avviso, che la condotta di alterazione di stato di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen., risulterebbe a sua volta ridimensionata, sotto il profilo della gravita' e del disvalore della condotta. Al contrario di quanto accadeva in passato, si rivelerebbe, invece, oggi piu' grave ed allarmante la fattispecie di alterazione di stato mediante la sostituzione di neonato, contemplata al primo comma dell'art. 567 cod. pen., sanzionata con una pena (reclusione da tre a dieci anni) sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista dalla disposizione censurata. Tale delitto, infatti, presupporrebbe una maggiore risoluzione ad agire da parte del reo, una consapevolezza piu' marcata dell'intrinseca antigiuridicita' della condotta ed una piu' spiccata propensione a delinquere, rispetto alla mera dichiarazione di un dato non corrispondente al vero. Il tribunale rimettente considera, inoltre, che il Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale contempla ulteriori disposizioni incriminatrici, connotate da un'asserita maggior gravita' della condotta, e tali da destare, a suo avviso, un maggior allarme sociale, le quali sarebbero tuttavia punite in modo meno severo rispetto a quella censurata, come la soppressione di stato civile mediante occultamento del neonato (art. 566, secondo comma, cod. pen., che prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni) e l'occultamento di stato civile di un figlio (art. 568 cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni). Tanto premesso, il giudice a quo osserva che la cornice edittale di pena prevista dalla disposizione censurata risulterebbe eccessiva rispetto alla gravita' oggettiva della condotta incriminata. In particolare, la manifesta eccessivita' del minimo edittale di pena non consentirebbe al giudice di eventualmente adeguare il trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete del fatto, tenendo conto che, in molti casi, la condotta antigiuridica tipizzata dall'art. 567, secondo comma, cod. pen. e' posta in essere proprio nell'interesse del neonato (magari privo di un padre o che il genitore naturale non vuole riconoscere), al quale l'agente intende attribuire, comunque, dei legami familiari, ancorche' in...

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