n. 236 SENTENZA 20 ottobre - 19 novembre 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, nel procedimento vertente tra D.M.L. e altro e il Ministero dell'interno - UTG Prefettura di Napoli e altro, con ordinanza del 30 ottobre 2014, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di D.M.L. e del Comune di Napoli, nonche' gli atti di intervento di Capasso Elpidio, di Minozzi Maria Modesta, di Caputo Salvatore e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Mario Montefusco per Minozzi Maria Modesta, Lorenzo Lentini per Capasso Elpidio, Gaetano Armao per Caputo Salvatore, Giuseppe Russo per D.M.L., Fabio Maria Ferrari per il Comune di Napoli e gli avvocati dello Stato Agnese Soldani e Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 30 ottobre 2014, il Tribunale amministrativo per la Campania - sezione prima - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, «perche' la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma e 97, secondo comma della Costituzione». La disposizione sottoposta all'esame di questa Corte (intitolata «Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita'») statuisce che «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)». L'art. 10 (intitolato «Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali»), al comma 1, lettera c), dispone che «Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale [...] coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale». La questione e' sorta nel corso di un giudizio promosso dal Sindaco del Comune di Napoli, D.M.L., contro il Ministero dell'interno - UTG Prefettura di Napoli, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto di Napoli del 1° ottobre 2014, n. 87831, con il quale e' stata accertata la sospensione di D.M.L. dalla carica di sindaco, per effetto della condanna - pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma all'udienza del 24 settembre 2014 - per il reato di abuso d'ufficio alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e, in base all'art. 31 cod. pen., all'interdizione dai pubblici uffici per un anno (pene sospese). Nel giudizio a quo, sino alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono intervenuti ad adiuvandum il Comune di Napoli e ad opponendum Manfredi Nappi, in qualita' di cittadino elettore e di legale rappresentante della Associazione Lotta Piccole Illegalita' - ALPI. Con la stessa ordinanza, il TAR ha sospeso provvisoriamente gli effetti del provvedimento prefettizio impugnato fino alla «ripresa» del giudizio cautelare successiva alla definizione della questione di legittimita' costituzionale e ha disposto altresi' la sospensione del giudizio. 1.1.- Il rimettente si sofferma, in primo luogo, sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale, respingendola sulla base della considerazione che il decreto prefettizio avrebbe natura costitutiva, derivando solo da esso l'effetto sospensivo, con la conseguenza che la posizione soggettiva fatta valere sarebbe di interesse legittimo e la giurisdizione, quindi, del giudice amministrativo. Quanto al merito, dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate con i motivi quinto, sesto e settimo e considera invece non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata con il quarto motivo di ricorso, mediante il quale D.M.L. ha contestato l'applicazione retroattiva (alla candidatura avvenuta nel 2011, e dunque al mandato gia' in corso) di una nuova «causa ostativa» alla permanenza in carica, introdotta il 5 gennaio 2013 con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 235 del 2012. Nell'argomentazione successiva, il giudice a quo introduce elementi ulteriori, a suo avviso essenziali ai fini della decisione sulla questione di costituzionalita'. Dopo aver riferito di alcune pronunce emesse in materia di cause ostative all'assunzione e alla conservazione di cariche elettive dal giudice amministrativo e dalla Corte costituzionale, sottolinea che la vicenda de qua «riguarda un provvedimento di sospensione adottato a seguito e per effetto di una condanna penale non definitiva», e non di una condanna irrevocabile come nei casi giurisprudenziali ricordati, e che «una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo non autorizza l'interprete a presumere la sussistenza di una situazione di indegnita' morale che legittimi l'inibizione dell'accesso ad una carica pubblica o la sua perdita, e cio' superando il divieto di retroattivita', anche nel diverso caso in cui si sia in presenza di una sentenza non definitiva». Il rimettente afferma pertanto che i dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 11 per violazione del divieto di retroattivita', «ove sia una sentenza non passata in cosa giudicata a determinare la sospensione dalla carica, si fondano su due presupposti»: il primo e' la «natura sanzionatoria dell'istituto della sospensione», il secondo l'«efficacia retroattiva dell'istituto della sospensione dalla carica, applicato in presenza di una condanna penale non definitiva». Pur dando atto della finalita' cautelare attribuita dalla Corte costituzionale a norme previgenti del tipo di quella in esame, il TAR osserva che «riconoscere natura sanzionatoria, e comunque afflittiva, agli istituti dell'incandidabilita', sospensione e decadenza non significa affatto negare l'esistenza di ulteriori finalita', anche principali, che la disciplina legislativa in esame pone a fondamento della propria giuridica esistenza», e che la discrezionalita' del legislatore «non puo' spingersi [...] fino al punto di negare natura di vera e propria sanzione ad istituti tanto incisivi sull'esercizio di un diritto costituzionale, quale quello di accesso alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 della Carta». A sostegno di tale assunto, invoca la disciplina (contenuta nell'art. 15 del d.lgs. n. 235 del 2012) del rapporto tra incandidabilita' e interdizione temporanea dai pubblici uffici e la previsione dell'estinzione dell'incandidabilita' in caso di riabilitazione. Quanto al secondo presupposto, il TAR afferma che «la sospensione di un amministratore da una carica per un fatto storicamente anteriore rispetto alla sua elezione, cosi' come anteriore ne e' il provvedimento giudiziario che a questo da' a tal fine rilevanza, costituisce, oggettivamente, applicazione retroattiva della norma», che viola l'art. 51 Cost. A quest'ultimo proposito, il rimettente rileva che, «ove vi sia riserva di legge per la disciplina di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, assumono rango costituzionale anche i principi generali che disciplinano la fonte di produzione normativa primaria», fra i quali quello di irretroattivita' di cui all'art. 11 delle preleggi, e che «l'art. 51 della Costituzione nell'affidare alla legge [...] la disciplina positiva per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, cio' consente nei limiti fisiologici entro i quali alla legge stessa e' consentito operare, cioe' non retroattivamente». A maggior ragione l'irretroattivita' si imporrebbe nel caso concreto, data la natura sanzionatoria delle cause ostative alla carica e al suo mantenimento, e data «l'inderogabilita' assoluta del principio di irretroattivita' nell'ambito di istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali». In definitiva, ad avviso del giudice a quo la «questione della legittimita' costituzionale del superamento del limite costituito dal divieto di retroattivita' della legge anche nell'ipotesi in cui la sospensione dalla carica sia prevista in caso di condanna non definitiva [...] concerne la sussistenza di un eccessivo sbilanciamento» a favore della «salvaguardia della moralita' dell'amministrazione pubblica» rispetto ad altri interessi costituzionali: diritto di elettorato passivo (art. 51 Cost.), «da ritenersi inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Carta, nonche' posto a fondamento del funzionamento delle istituzioni democratiche repubblicane, secondo quanto previsto dall'art. 97, secondo comma, ed infine espressione del dovere di svolgimento di una funzione sociale che sia stata frutto di una libera scelta del cittadino, ai sensi dell'art. 4, secondo comma». Dunque, il TAR contesta la legittimita' costituzionale dell'art. 11...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT